Il contratto di locazione (di cose immobili e cose mobili) destinate ad uso tu-ristico è regolato dalla legge generale in materia di locazione – codice civile, legge 27 luglio 1978, n. 392 – come modificata dal Codice del turismo (allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, artt. 52-53). La presenza nel Codice del turismo di norme dedicate alle locazioni turistiche – ancorché di limitata portata – è segno dell’attenzione del legislatore per il fenomeno, che ha assunto nel tempo importanza crescente, data dalla duttilità dello strumento (contratto di locazione) che si presta ad una serie di applicazioni diverse. Possono essere individuate tre tipologie di locazione riferita al turismo: 1) di interesse turistico (che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili), la cui durata non può essere infe-riore a sei anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 1° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 1, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 2) di immobili adibiti ad attività alberghiere e all’esercizio di imprese assimilate all’albergo ai sensi dell’art. 1786 cod. civ. o all’esercizio di attività teatrali, la cui durata non può essere inferiore a nove anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 3° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 2, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 3) ad uso abitativo per finalità turistiche, la cui disciplina trova applicazione nel codice civile (artt. 1571 ss.), in base all’art. 53 cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. A queste tipologie di locazione di immobili per finalità, in senso ampio, turisti-che, si aggiungono anche le locazioni di cose mobili per attività di carattere turi-stico (motoscafo, ombrellone, cabina, attrezzature da sci, ecc.) cui è dedicato l’ultimo paragrafo del presente capitolo.

Le locazioni turistiche (Aggiornamento)

Cocuccio Mariafrancesca;
2017-01-01

Abstract

Il contratto di locazione (di cose immobili e cose mobili) destinate ad uso tu-ristico è regolato dalla legge generale in materia di locazione – codice civile, legge 27 luglio 1978, n. 392 – come modificata dal Codice del turismo (allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, artt. 52-53). La presenza nel Codice del turismo di norme dedicate alle locazioni turistiche – ancorché di limitata portata – è segno dell’attenzione del legislatore per il fenomeno, che ha assunto nel tempo importanza crescente, data dalla duttilità dello strumento (contratto di locazione) che si presta ad una serie di applicazioni diverse. Possono essere individuate tre tipologie di locazione riferita al turismo: 1) di interesse turistico (che riguarda i contratti di locazione di immobili adibiti ad agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili), la cui durata non può essere infe-riore a sei anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 1° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 1, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 2) di immobili adibiti ad attività alberghiere e all’esercizio di imprese assimilate all’albergo ai sensi dell’art. 1786 cod. civ. o all’esercizio di attività teatrali, la cui durata non può essere inferiore a nove anni (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, 3° comma, come sostituito dall’art. 52, n. 2, cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79); 3) ad uso abitativo per finalità turistiche, la cui disciplina trova applicazione nel codice civile (artt. 1571 ss.), in base all’art. 53 cod. tur. allegato al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. A queste tipologie di locazione di immobili per finalità, in senso ampio, turisti-che, si aggiungono anche le locazioni di cose mobili per attività di carattere turi-stico (motoscafo, ombrellone, cabina, attrezzature da sci, ecc.) cui è dedicato l’ultimo paragrafo del presente capitolo.
2017
9788892109230
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