La riforma dello Statuto siciliano presuppone, oggi più che mai, una necessaria “presa di coscienza” di tutte le forze politiche quale strumento più “accreditato” per riavvicinare la società civile alle istituzioni e facilitare l’attuazione del principio fondamentale di unità, espresso nell’art. 5 della nostra Costituzione, che in passato è stato messo a dura prova. Inoltre l’urgenza di operare tale riforma statutaria è imposta anche dalla necessità di porre in essere politiche pubbliche efficienti ed efficaci che consentano di sfruttare gli investimenti garantiti dall’Unione europea, che troppo spesso non hanno messo in moto veri processi di crescita. Il lavoro riguarda specificamente la proposta di una nuova delimitazione delle potestà legislative nella Regione Sicilia. Lo sforzo principale è stato quello di semplificare il più possibile la funzione legislativa al fine di non idealizzare lo “Statuto siciliano"; tale Regione a Statuto speciale si trova nel cuore si trova nel cuore del Mediterraneo per cui il catalogo delle materie, dovrà dimostrare di poter essere competitiva e fare quel salto di qualità per uscire dalla endemica crisi in cui da tempo permane, pur disponendo potenzialmente di patrimoni invidiabili da tante Regioni d’Europa. Nel momento in cui si elaborano nuovi elenchi delle materie è ragionevole operare lo svecchiamento di quelle “etichette” che appaiono obsolete o superate da nuovi contesti sociali. In tal caso, però, gli stessi elenchi (pur risalenti al 1946) non subiscono un rivoluzionario stravolgimento ma rappresentano il tentativo di razionalizzare la faticosa opera della giurisprudenza costituzionale, in qualche caso adattandoli opportunamente al nostro contesto territoriale . A tal fine è stata preliminarmente presa in esame la giurisprudenza e la dottrina dedicate alla “clausola di maggior favore”, ai sensi dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. In effetti i tanto vituperati elenchi contribuiscono a conseguire una triplice funzione: – garantista per l’autonomia regionale preservata dalla stessa clausola “di maggior valore”; – pedagogica, poiché, come si spiegherà a breve, l’ordine dell’elencazione ha un valore in sé, soprattutto nell’era della globalizzazione e dei processi di integrazione sopranazionale, dal momento che si è posto in rilievo il primario riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo; – promozionale, laddove ad es. è stata inserita l’esplicita menzione di misure di sostegno, che in realtà sarebbero state comunque ricomprese nell’etichetta “politiche sociali”. L’accorpamento in un unico articolo della potestà legislativa esclusiva e della potestà concorrente è apparso più coerente (anziché in due articoli 14 e 17, tra l’altro, nello Statuto vigente non consecutivi). Non è stata inclusa la potestà integrativa-attuativa perché ritenuta priva di rilevanza, considerato lo scarso successo che ha avuto nelle Regioni speciali in cui è stata prevista. Il mantenimento delle materie, razionalizzato alla luce della giurisprudenza costituzionale, potrebbe avere anche lo scopo di disattivare gli eventuali contenziosi con lo Stato aumentati a dismisura negli ultimi quindici anni e presumere una più rapida approvazione de iure condendo da parte del legislatore costituzionale. Solo così sarebbe definitivamente superata la lunga fase del diritto transitorio ai sensi dell’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 per l’ampliamento dell’autonomia legislativa delle Regioni a Statuto speciale e, la previsione della formula residuale, sulla falsariga di quella di cui all’art. 117, comma 4, Cost. (alla luce dell’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001) applicabile anche per future e nuove esigenze legislative.

I tipi di potestà legislativa

Maria Letteria Quattrocchi
2017-01-01

Abstract

La riforma dello Statuto siciliano presuppone, oggi più che mai, una necessaria “presa di coscienza” di tutte le forze politiche quale strumento più “accreditato” per riavvicinare la società civile alle istituzioni e facilitare l’attuazione del principio fondamentale di unità, espresso nell’art. 5 della nostra Costituzione, che in passato è stato messo a dura prova. Inoltre l’urgenza di operare tale riforma statutaria è imposta anche dalla necessità di porre in essere politiche pubbliche efficienti ed efficaci che consentano di sfruttare gli investimenti garantiti dall’Unione europea, che troppo spesso non hanno messo in moto veri processi di crescita. Il lavoro riguarda specificamente la proposta di una nuova delimitazione delle potestà legislative nella Regione Sicilia. Lo sforzo principale è stato quello di semplificare il più possibile la funzione legislativa al fine di non idealizzare lo “Statuto siciliano"; tale Regione a Statuto speciale si trova nel cuore si trova nel cuore del Mediterraneo per cui il catalogo delle materie, dovrà dimostrare di poter essere competitiva e fare quel salto di qualità per uscire dalla endemica crisi in cui da tempo permane, pur disponendo potenzialmente di patrimoni invidiabili da tante Regioni d’Europa. Nel momento in cui si elaborano nuovi elenchi delle materie è ragionevole operare lo svecchiamento di quelle “etichette” che appaiono obsolete o superate da nuovi contesti sociali. In tal caso, però, gli stessi elenchi (pur risalenti al 1946) non subiscono un rivoluzionario stravolgimento ma rappresentano il tentativo di razionalizzare la faticosa opera della giurisprudenza costituzionale, in qualche caso adattandoli opportunamente al nostro contesto territoriale . A tal fine è stata preliminarmente presa in esame la giurisprudenza e la dottrina dedicate alla “clausola di maggior favore”, ai sensi dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. In effetti i tanto vituperati elenchi contribuiscono a conseguire una triplice funzione: – garantista per l’autonomia regionale preservata dalla stessa clausola “di maggior valore”; – pedagogica, poiché, come si spiegherà a breve, l’ordine dell’elencazione ha un valore in sé, soprattutto nell’era della globalizzazione e dei processi di integrazione sopranazionale, dal momento che si è posto in rilievo il primario riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo; – promozionale, laddove ad es. è stata inserita l’esplicita menzione di misure di sostegno, che in realtà sarebbero state comunque ricomprese nell’etichetta “politiche sociali”. L’accorpamento in un unico articolo della potestà legislativa esclusiva e della potestà concorrente è apparso più coerente (anziché in due articoli 14 e 17, tra l’altro, nello Statuto vigente non consecutivi). Non è stata inclusa la potestà integrativa-attuativa perché ritenuta priva di rilevanza, considerato lo scarso successo che ha avuto nelle Regioni speciali in cui è stata prevista. Il mantenimento delle materie, razionalizzato alla luce della giurisprudenza costituzionale, potrebbe avere anche lo scopo di disattivare gli eventuali contenziosi con lo Stato aumentati a dismisura negli ultimi quindici anni e presumere una più rapida approvazione de iure condendo da parte del legislatore costituzionale. Solo così sarebbe definitivamente superata la lunga fase del diritto transitorio ai sensi dell’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001 per l’ampliamento dell’autonomia legislativa delle Regioni a Statuto speciale e, la previsione della formula residuale, sulla falsariga di quella di cui all’art. 117, comma 4, Cost. (alla luce dell’art. 10, l. cost. n. 3 del 2001) applicabile anche per future e nuove esigenze legislative.
2017
978-88-921-0915-5
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