Il contributo prende le mosse da una recente sentenza delle Sezioni Unite avente ad oggetto la nozione di pena edittale quale criterio quantitativo per l’individuazione dei reati compatibili con la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il punto di diritto affermato, nel senso dell’irrilevanza a riguardo delle circostanze autonome e ad effetto speciale, viene sottoposto a critica sul piano dell’interpretazione letterale e teleologica. Questo secondo canone ermeneutico consente di approfondire le finalità del controverso istituto di nuovo conio al di là dell’intento di deflazione processuale di immediata evidenza. Viene in particolare argomentato come la valorizzazione di istanze di prevenzione speciale conduca a notevoli aporie ed esponga la messa alla prova processuale a gravi dubbi di legittimità costituzionale. Le une e gli altri possono essere superati se si colloca il rito speciale in una chiara prospettiva di giustizia riparativa e conciliativa, che, già presente nell’attuale disciplina, merita di essere precisata attraverso ulteriori interventi sul tessuto normativo.
Circostanze del reato e sospensione del procedimento con messa alla prova.
Giancarlo de Vero
2018-01-01
Abstract
Il contributo prende le mosse da una recente sentenza delle Sezioni Unite avente ad oggetto la nozione di pena edittale quale criterio quantitativo per l’individuazione dei reati compatibili con la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il punto di diritto affermato, nel senso dell’irrilevanza a riguardo delle circostanze autonome e ad effetto speciale, viene sottoposto a critica sul piano dell’interpretazione letterale e teleologica. Questo secondo canone ermeneutico consente di approfondire le finalità del controverso istituto di nuovo conio al di là dell’intento di deflazione processuale di immediata evidenza. Viene in particolare argomentato come la valorizzazione di istanze di prevenzione speciale conduca a notevoli aporie ed esponga la messa alla prova processuale a gravi dubbi di legittimità costituzionale. Le une e gli altri possono essere superati se si colloca il rito speciale in una chiara prospettiva di giustizia riparativa e conciliativa, che, già presente nell’attuale disciplina, merita di essere precisata attraverso ulteriori interventi sul tessuto normativo.Pubblicazioni consigliate
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