il barone siciliano Vito d’Ondes Reggio, il quale aveva dedicato al problema dell’istruzione la massima attenzione, sin dagli anni di docenza universitaria a Genova, durante i quali aveva rivendicato alla libertà di insegnamento, collocandola tra diritti fondamentali quali «la libertà dell’industrie e de’ traffici e della disposizione de’ beni, la libertà della stampa», e, ancora, come la libertà di religione e di associazione, il rango di diritto naturale dei componenti d’una politica società. Egli affermava che fosse necessaria una autonomia delle istituzioni scolastiche, un reggimento proprio da attribuire non solo ai massimi sistemi dello Stato, come i Comuni, ma a ogni istituto di pubblica utilità, in special modo a quelli preposti all’istruzione pubblica, che andavano riformati secondo un sistema pedagogico peculiare e proprio, tale da dover essere sottratto alla pedagogia di altri, che non sieno i membri stessi che gli compongono. Neanche un Ministro poteva arrogarsi il diritto di regolare i metodi e le materie dello scibile umano, o presumere di conoscerli meglio dei dotti esperti del settore.

UN INTEGRALISTA AL PARLAMENTO DEL REGNO D’ITALIA. LA PROPOSTA DI LEGGE DI VITO D’ONDES REGGIO SULLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO DEL 1869

Rosamaria Alibrandi
2017-01-01

Abstract

il barone siciliano Vito d’Ondes Reggio, il quale aveva dedicato al problema dell’istruzione la massima attenzione, sin dagli anni di docenza universitaria a Genova, durante i quali aveva rivendicato alla libertà di insegnamento, collocandola tra diritti fondamentali quali «la libertà dell’industrie e de’ traffici e della disposizione de’ beni, la libertà della stampa», e, ancora, come la libertà di religione e di associazione, il rango di diritto naturale dei componenti d’una politica società. Egli affermava che fosse necessaria una autonomia delle istituzioni scolastiche, un reggimento proprio da attribuire non solo ai massimi sistemi dello Stato, come i Comuni, ma a ogni istituto di pubblica utilità, in special modo a quelli preposti all’istruzione pubblica, che andavano riformati secondo un sistema pedagogico peculiare e proprio, tale da dover essere sottratto alla pedagogia di altri, che non sieno i membri stessi che gli compongono. Neanche un Ministro poteva arrogarsi il diritto di regolare i metodi e le materie dello scibile umano, o presumere di conoscerli meglio dei dotti esperti del settore.
2017
978-88-495-3382-8
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