Il nuovo statuto giuridico della famiglia, equiordinata e giuridicamente unitaria, improntato al principio costituzionale dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, comporta che la durata del coniugio è sottoposto alla perduranza della voluntas e dell’affectio coniugalis. Il favor matrimonii non risiede più nell’interesse pubblicistico di controllo e garanzia sociale tramite un complesso normativo teso a garantire l’unità del consorzio familiare, bensì nell’interesse costituzionale di tutela delle formazioni sociali quali luoghi ove si svolgono e realizzano le personalità individuali dei componenti. In questa prospettiva si pone il nuovo assetto rimediale dell’istituto della separazione personale nell’ottica di una rimeditazione delle condizioni e situazioni sottese alla crisi della famiglia. L’intollerabilità della convivenza, quale presupposto della separazione rimediale, realizza la tensione verso l’acutizzazione della funzione individualistica della famiglia, criterio catalizzatore della rinnovata concezione del matrimonio quale atto di libertà e responsabilità sottoposto alla perduranza del consenso per tutta la fase del rapporto. La stagione della privatizzazione delle relazioni familiari, orientata all’elevazione della persona quale fulcro della famiglia e dell’interesse della stessa alla realizzazione piena della propria personalità, ha inciso sul versante della stigmatizzazione delle gravi violazioni dei doveri coniugali o genitoriali, determinando la penetrazione della tutela risarcitoria all’interno delle dinamiche endofamiliari, superando così la tradizionale insensibilità del diritto di famiglia al diritto comune.
Separazione giudiziale dei coniugi - Art. 151
Concetta Parrinello
2018-01-01
Abstract
Il nuovo statuto giuridico della famiglia, equiordinata e giuridicamente unitaria, improntato al principio costituzionale dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, comporta che la durata del coniugio è sottoposto alla perduranza della voluntas e dell’affectio coniugalis. Il favor matrimonii non risiede più nell’interesse pubblicistico di controllo e garanzia sociale tramite un complesso normativo teso a garantire l’unità del consorzio familiare, bensì nell’interesse costituzionale di tutela delle formazioni sociali quali luoghi ove si svolgono e realizzano le personalità individuali dei componenti. In questa prospettiva si pone il nuovo assetto rimediale dell’istituto della separazione personale nell’ottica di una rimeditazione delle condizioni e situazioni sottese alla crisi della famiglia. L’intollerabilità della convivenza, quale presupposto della separazione rimediale, realizza la tensione verso l’acutizzazione della funzione individualistica della famiglia, criterio catalizzatore della rinnovata concezione del matrimonio quale atto di libertà e responsabilità sottoposto alla perduranza del consenso per tutta la fase del rapporto. La stagione della privatizzazione delle relazioni familiari, orientata all’elevazione della persona quale fulcro della famiglia e dell’interesse della stessa alla realizzazione piena della propria personalità, ha inciso sul versante della stigmatizzazione delle gravi violazioni dei doveri coniugali o genitoriali, determinando la penetrazione della tutela risarcitoria all’interno delle dinamiche endofamiliari, superando così la tradizionale insensibilità del diritto di famiglia al diritto comune.File | Dimensione | Formato | |
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