Il momento funzionale della responsabilità genitoriale come strumento posto a salvaguardia di un interesse altrui induce a differenziare i profili interni da quelli esterni. Sul piano interno la responsabilità si sostanzia nella individuazione dei criteri di gestione degli interessi del minore, nei rapporti esterni viene in rilievo il potere-dovere di sostituire il figlio nelle relazioni giuridiche con i terzi e di amministrare il suo patrimonio. In questa logica l’Autore propone di rivisitare i contenuti della responsabilità genitoriale con riferimento all’amministrazione dei beni e la funzione di rappresentanza attribuita ai genitori. La funzione sostitutiva dell’adulto è altresì corredata da incisivi strumenti di controllo, non di rado, azionabili direttamente dalla prole. Il minore non può sempre restare estraneo alle decisioni assunte dall’adulto, dovendo i rapporti familiari essere improntati al dialogo costante, atto a valorizzare la sua partecipazione volitiva. In ragione poi del graduale raggiungimento della capacità di discernimento, il minore può validamente compiere da solo atti giuridici esplicativi della sua personalità, sicché in queste ipotesi, l’attività posta in essere dal genitore in sua sostituzione dovrebbe ritenersi inefficace perché proveniente da un rappresentante senza poteri. In via ricostruttiva si intende fornire un contributo per una adeguata disamina del binomio responsabilità – incapacità di agire, per individuare più ampi spazi di autodeterminazione del minore.
Art. 320 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli
Elena La Rosa
2018-01-01
Abstract
Il momento funzionale della responsabilità genitoriale come strumento posto a salvaguardia di un interesse altrui induce a differenziare i profili interni da quelli esterni. Sul piano interno la responsabilità si sostanzia nella individuazione dei criteri di gestione degli interessi del minore, nei rapporti esterni viene in rilievo il potere-dovere di sostituire il figlio nelle relazioni giuridiche con i terzi e di amministrare il suo patrimonio. In questa logica l’Autore propone di rivisitare i contenuti della responsabilità genitoriale con riferimento all’amministrazione dei beni e la funzione di rappresentanza attribuita ai genitori. La funzione sostitutiva dell’adulto è altresì corredata da incisivi strumenti di controllo, non di rado, azionabili direttamente dalla prole. Il minore non può sempre restare estraneo alle decisioni assunte dall’adulto, dovendo i rapporti familiari essere improntati al dialogo costante, atto a valorizzare la sua partecipazione volitiva. In ragione poi del graduale raggiungimento della capacità di discernimento, il minore può validamente compiere da solo atti giuridici esplicativi della sua personalità, sicché in queste ipotesi, l’attività posta in essere dal genitore in sua sostituzione dovrebbe ritenersi inefficace perché proveniente da un rappresentante senza poteri. In via ricostruttiva si intende fornire un contributo per una adeguata disamina del binomio responsabilità – incapacità di agire, per individuare più ampi spazi di autodeterminazione del minore.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
La Rosa Art. 320 da Gabrielli_Famiglia II_9788859818564.pdf
solo gestori archivio
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
1.05 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.05 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.