La nuova fisionomia assunta dalla responsabilità genitoriale, quale ufficio di diritto privato volto alla realizzazione del preminente interesse del minore, imprime un peculiare assetto anche al sistema di controllo giudiziale. La dimensione dialettica sempre più autenticamente intersoggettiva in cui si colloca la relazione genitori-figli rende necessaria l’adozione di misure a protezione del minore allorché i genitori tengano una condotta pregiudizievole. L’elasticità e funzionalità dell’apparato rimediale consente di graduare le misure offerte dal sistema familiare nel quadro di una logica gestoria della responsabilità che valorizza l’efficienza dei rimedi. Seguendo questo percorso si intende fornire un contributo per una più efficace ricostruzione degli strumenti predisposti a tutela del minore nelle logiche di enforcement della regole di diritto privato. Gli strumenti che l’ordinamento appresta si polarizzano nelle due forme della tutela preventiva e successiva, l’una a carattere anticipatorio, l’altra di tipo repressivo. Le tecniche preventive si avvalgono di meccanismi attuabili in previsione del verificarsi di fatti lesivi e del mero pericolo di reiterazione. A questa finalità sicuramente rispondono la nomina del curatore speciale in sostituzione dei genitori e i provvedimenti limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla casa familiare, finalizzati a prevenire situazioni di pericolo, e segnatamente mirati ad evitare condotte pregiudizievoli e la loro reiterazione per il futuro. Se alla violazione dei doveri genitoriali l’ordinamento reagisce con i provvedimenti di decadenza e di affievolimento della responsabilità genitoriale, è anche vero che da siffatte violazioni possono pure scaturire conseguenze dannose sia patrimoniali che non patrimoniali a carico della prole, che postulano il ricorso alla tutela risarcitoria. L’universo dei valori del minore è cambiato dentro e fuori la famiglia, ed è continuamente affinato dagli interventi del formante giurisprudenziale e dalle più recenti misure normative mirate ad anticipare e rafforzare i meccanismi protettivi. Il minore è sempre più persona alla quale deve essere garantito lo sviluppo e la formazione della sua individuale singolarità, fornendogli i meccanismi di sostegno per far valere i suoi diritti e denunciare le lesioni a lui provocate dalla famiglia e dai terzi. In queste logiche deve essere letto anche l’art. 332 c.c., il quale prevede la reintegra nella responsabilità genitoriale del genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza, allorquando siano cessate le ragioni sottese a tale provvedimento e possa escludersi ogni pericolo di pregiudizio per la prole.

Artt. 330-332 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli

Elena La Rosa
2018-01-01

Abstract

La nuova fisionomia assunta dalla responsabilità genitoriale, quale ufficio di diritto privato volto alla realizzazione del preminente interesse del minore, imprime un peculiare assetto anche al sistema di controllo giudiziale. La dimensione dialettica sempre più autenticamente intersoggettiva in cui si colloca la relazione genitori-figli rende necessaria l’adozione di misure a protezione del minore allorché i genitori tengano una condotta pregiudizievole. L’elasticità e funzionalità dell’apparato rimediale consente di graduare le misure offerte dal sistema familiare nel quadro di una logica gestoria della responsabilità che valorizza l’efficienza dei rimedi. Seguendo questo percorso si intende fornire un contributo per una più efficace ricostruzione degli strumenti predisposti a tutela del minore nelle logiche di enforcement della regole di diritto privato. Gli strumenti che l’ordinamento appresta si polarizzano nelle due forme della tutela preventiva e successiva, l’una a carattere anticipatorio, l’altra di tipo repressivo. Le tecniche preventive si avvalgono di meccanismi attuabili in previsione del verificarsi di fatti lesivi e del mero pericolo di reiterazione. A questa finalità sicuramente rispondono la nomina del curatore speciale in sostituzione dei genitori e i provvedimenti limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla casa familiare, finalizzati a prevenire situazioni di pericolo, e segnatamente mirati ad evitare condotte pregiudizievoli e la loro reiterazione per il futuro. Se alla violazione dei doveri genitoriali l’ordinamento reagisce con i provvedimenti di decadenza e di affievolimento della responsabilità genitoriale, è anche vero che da siffatte violazioni possono pure scaturire conseguenze dannose sia patrimoniali che non patrimoniali a carico della prole, che postulano il ricorso alla tutela risarcitoria. L’universo dei valori del minore è cambiato dentro e fuori la famiglia, ed è continuamente affinato dagli interventi del formante giurisprudenziale e dalle più recenti misure normative mirate ad anticipare e rafforzare i meccanismi protettivi. Il minore è sempre più persona alla quale deve essere garantito lo sviluppo e la formazione della sua individuale singolarità, fornendogli i meccanismi di sostegno per far valere i suoi diritti e denunciare le lesioni a lui provocate dalla famiglia e dai terzi. In queste logiche deve essere letto anche l’art. 332 c.c., il quale prevede la reintegra nella responsabilità genitoriale del genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza, allorquando siano cessate le ragioni sottese a tale provvedimento e possa escludersi ogni pericolo di pregiudizio per la prole.
2018
9788859818564
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