L’accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 ha definito le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere dell’animale impiegato (articolo, 1 comma 1) (Ministero della Salute, 2015). Le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida Nazionali per gli IAA (articolo 5, comma 1, lettera b) e a tal fine vengono stabiliti i requisiti delle strutture che erogano Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e quelle che erogano Educazione Assistita con gli Animali (EAA) (capitolo 5 dell’allegato Linee Guida Nazionali) (Ministero della Salute, 2015). Sulla base di questi assunti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 9 febbraio 2018, è stato pubblicato il Decreto n. 122 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della Salute, che stabilisce le procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta ai Centri specializzati in TAA/EAA e alle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA. Il documento tecnico allegato al decreto, individua la procedura standardizzata di valutazione dei requisiti delle strutture che erogano TAA/EAA con animali residenti e non, mentre la verifica dei requisiti strutturali e delle aree di erogazione degli IAA dei Centri e delle strutture viene effettuata attraverso apposite check-list (Regione Siciliana, 2018). Il filo conduttore che ha ispirato la stesura di tale allegato tecnico è rappresentato dall’imperativo categorico di tutelare la qualità di vita degli animali adibiti agli IAA, affinché possano essere garantiti gli auspicati benefici effetti terapeutici o educativi.
Infrastrutture che ospitano gli interventi assistiti con gli animali: requisiti strutturali e di gestione nella regione siciliana
Antonino Virga
;Michele Panzera
2019-01-01
Abstract
L’accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 ha definito le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere dell’animale impiegato (articolo, 1 comma 1) (Ministero della Salute, 2015). Le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida Nazionali per gli IAA (articolo 5, comma 1, lettera b) e a tal fine vengono stabiliti i requisiti delle strutture che erogano Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e quelle che erogano Educazione Assistita con gli Animali (EAA) (capitolo 5 dell’allegato Linee Guida Nazionali) (Ministero della Salute, 2015). Sulla base di questi assunti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 9 febbraio 2018, è stato pubblicato il Decreto n. 122 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della Salute, che stabilisce le procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta ai Centri specializzati in TAA/EAA e alle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA. Il documento tecnico allegato al decreto, individua la procedura standardizzata di valutazione dei requisiti delle strutture che erogano TAA/EAA con animali residenti e non, mentre la verifica dei requisiti strutturali e delle aree di erogazione degli IAA dei Centri e delle strutture viene effettuata attraverso apposite check-list (Regione Siciliana, 2018). Il filo conduttore che ha ispirato la stesura di tale allegato tecnico è rappresentato dall’imperativo categorico di tutelare la qualità di vita degli animali adibiti agli IAA, affinché possano essere garantiti gli auspicati benefici effetti terapeutici o educativi.Pubblicazioni consigliate
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