Il contributo analizza la disciplina degli articoli 226 e 227 c.p. Nell'originaria disciplina codicistica l'art. 226 c.p. imponeva il ricovero in riformatorio giudiziario del reo in età minore che fosse dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'abolizione delle forme presuntive di pericolosità in una con il più ristretto ambito di operatività del riformatorio giudiziario, conseguente alle modifiche normative introdotte con il d.P.R. n. 448/1988, riducono fortemente i margini di efficacia della disciplina disposta dall'art. 226 c.p. Definitivamente superato deve ritenersi l'istituto del riformatorio speciale di cui all'art. 227 c.p., del resto già scarsamente impiegato in precedenza.
Articolo 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. Articolo 227 - Riformatori speciali.
Giuseppina Panebianco
2019-01-01
Abstract
Il contributo analizza la disciplina degli articoli 226 e 227 c.p. Nell'originaria disciplina codicistica l'art. 226 c.p. imponeva il ricovero in riformatorio giudiziario del reo in età minore che fosse dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'abolizione delle forme presuntive di pericolosità in una con il più ristretto ambito di operatività del riformatorio giudiziario, conseguente alle modifiche normative introdotte con il d.P.R. n. 448/1988, riducono fortemente i margini di efficacia della disciplina disposta dall'art. 226 c.p. Definitivamente superato deve ritenersi l'istituto del riformatorio speciale di cui all'art. 227 c.p., del resto già scarsamente impiegato in precedenza.Pubblicazioni consigliate
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