Il processo di attribuzione di autonomia differenziata alle tre Regioni del Nord che alla fine della scorsa legislatura ne hanno fatto richiesta è stato fonte di notevole preoccupazione per le regioni ordinarie come per quelle speciali. Nel mese di febbraio 2019 l’Assemblea Regionale Siciliana ha presentato un o.d.g. avente ad oggetto: “Iniziative urgenti sul regionalismo differenziato e la concessione di maggiori forme di autonomia avanzata dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 116, comma 3, della Costituzione”. Se da un lato tale processo di “specializzazione” si presenta legittimo ed ammissibile, in virtù della disposizione costituzionale contenuta nell’art. 116, comma 3; dall’altro lato le modalità con le quali si è evoluto e il quadro generale di riferimento, hanno evidenziato una serie di criticità che non sembrano essere state adeguatamente identificate e circoscritte dai decisori politici. Pesano su tutto le difficoltà incontrate nell’attuazione della Riforma del Titolo V, Parte II, Cost. che non ha ancora trovato un assetto stabile e ordinato di sviluppo, impedendo alle Regioni la fruizione completa e responsabile delle loro competenze. A tali difficoltà devono aggiungersi le preoccupazioni legate alla vaghezza delle intese sottoscritte dallo Stato e dalle tre Regioni con riferimento al reperimento delle risorse finanziarie. L’elemento critico che la Regione Sicilia ha messo in particolare rilievo è costituito dal rischio di pregiudicare l’uniforme assicurazione dei livelli essenziali di assistenza e di quelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, nonché la perequazione infrastrutturale, a causa delle modalità prescelte nelle intese in merito alla parametrazione delle risorse finanziarie, oggetto di trasferimento da parte dello Stato, al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale. Il lavoro si propone di esaminare, alla luce dello status quo, le refluenze che l’attribuzione dell’autonomia “differenziata” alle regioni a Statuto ordinario potrebbe produrre sulle regioni a Statuto Speciale ed in particolare sulla Regione Sicilia, tenendo presente per quest’ultima la lamentata incompleta attuazione dell’autonomia statutaria. La Sicilia tra tutte le regioni a Statuto Speciale è quella che può rivendicare i più ampi margini di autonomia, soprattutto dal punto di vista finanziario, ma nonostante questo si mostra più preoccupata delle altre dalle conseguenze che potrebbero derivare dalle attuali modalità realizzative del regionalismo differenziato. Stando così le cose può forse tornare utile una riflessione sugli effetti che il riconoscimento di ulteriori margini di autonomia alle regioni ordinarie richiedenti, nei termini prefigurati dai cc.dd. Preaccordi (e dagli atti ufficiali successivi), possa avere sul completamento dell’attuazione dell’autonomia regionale siciliana e, su un piano più generale, in che modo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre a realizzare l’uniforme riconoscimento dell’eguaglianza dei cittadini, possa considerarsi condizione, oltre che necessaria, sufficiente ad assicurare il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica.

“Differenziazione” e specialità regionale alla luce del recente tentativo delle Regioni del Nord di ottenere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”

Prudente
2020-01-01

Abstract

Il processo di attribuzione di autonomia differenziata alle tre Regioni del Nord che alla fine della scorsa legislatura ne hanno fatto richiesta è stato fonte di notevole preoccupazione per le regioni ordinarie come per quelle speciali. Nel mese di febbraio 2019 l’Assemblea Regionale Siciliana ha presentato un o.d.g. avente ad oggetto: “Iniziative urgenti sul regionalismo differenziato e la concessione di maggiori forme di autonomia avanzata dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 116, comma 3, della Costituzione”. Se da un lato tale processo di “specializzazione” si presenta legittimo ed ammissibile, in virtù della disposizione costituzionale contenuta nell’art. 116, comma 3; dall’altro lato le modalità con le quali si è evoluto e il quadro generale di riferimento, hanno evidenziato una serie di criticità che non sembrano essere state adeguatamente identificate e circoscritte dai decisori politici. Pesano su tutto le difficoltà incontrate nell’attuazione della Riforma del Titolo V, Parte II, Cost. che non ha ancora trovato un assetto stabile e ordinato di sviluppo, impedendo alle Regioni la fruizione completa e responsabile delle loro competenze. A tali difficoltà devono aggiungersi le preoccupazioni legate alla vaghezza delle intese sottoscritte dallo Stato e dalle tre Regioni con riferimento al reperimento delle risorse finanziarie. L’elemento critico che la Regione Sicilia ha messo in particolare rilievo è costituito dal rischio di pregiudicare l’uniforme assicurazione dei livelli essenziali di assistenza e di quelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, nonché la perequazione infrastrutturale, a causa delle modalità prescelte nelle intese in merito alla parametrazione delle risorse finanziarie, oggetto di trasferimento da parte dello Stato, al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale. Il lavoro si propone di esaminare, alla luce dello status quo, le refluenze che l’attribuzione dell’autonomia “differenziata” alle regioni a Statuto ordinario potrebbe produrre sulle regioni a Statuto Speciale ed in particolare sulla Regione Sicilia, tenendo presente per quest’ultima la lamentata incompleta attuazione dell’autonomia statutaria. La Sicilia tra tutte le regioni a Statuto Speciale è quella che può rivendicare i più ampi margini di autonomia, soprattutto dal punto di vista finanziario, ma nonostante questo si mostra più preoccupata delle altre dalle conseguenze che potrebbero derivare dalle attuali modalità realizzative del regionalismo differenziato. Stando così le cose può forse tornare utile una riflessione sugli effetti che il riconoscimento di ulteriori margini di autonomia alle regioni ordinarie richiedenti, nei termini prefigurati dai cc.dd. Preaccordi (e dagli atti ufficiali successivi), possa avere sul completamento dell’attuazione dell’autonomia regionale siciliana e, su un piano più generale, in che modo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre a realizzare l’uniforme riconoscimento dell’eguaglianza dei cittadini, possa considerarsi condizione, oltre che necessaria, sufficiente ad assicurare il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica.
2020
9788875901554
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