Nel settore dell'ingresso e del soggiorno dello straniero extracomunitario nel nostro territorio il robusto apparato delle garanzie giurisdizionali predisposto dal sistema processuale vede scemare il suo rigore, per mostrarsi ora malleabile, ora sgretolarsi o ancora svanire del tutto. Più precisamente, il giusto processo incontra una modulazione, talvolta con significative deviazioni dal modello ordinario, per l’intersecarsi con i provvedimenti amministrativi (per la diversa forza che assiste questi ultimi e la peculiare natura delle situazioni giuridiche soggettive rinvenibili dinanzi ad essi) che possono coinvolgere il cittadino extracomunitario in tre momenti essenziali: l’ingresso nel territorio nazionale, la richiesta di asilo o di altre forme di protezione internazionale, l’allontanamento dal territorio dello Stato. Mentre il primo e il terzo momento contemplano condotte penalmente perseguibili, dando luogo ad una sovrapposizione tra procedimento amministrativo e processo penale, nel secondo si rinvengono i rimedi civilistici proponibili avverso il diniego del diritto fondamentale di asilo o delle altre forme di protezione internazionale. Nella prima area, riferibile soggettivamente allo straniero extracomunitario illegalmente presente entro i confini nazionali, rientrano le modulazioni subite dal giusto processo penale quando i suoi binari incrociano quelli lungo cui corre l’esecuzione del provvedimento di espulsione; nella seconda, che riguarda lo straniero indipendentemente dalla sua legale residenza nello Stato, vengono in esame le peculiarità del processo civile a tutela del diritto alla protezione internazionale. Trasversalmente ai momenti indicati, anche i rimedi amministrativi predisposti dall’ordinamento meritano attenzione quanto alla salvaguardia dei postulati dell’art. 111 Cost., prevalentemente per la loro carente effettività. Il coinvolgimento dello straniero (stavolta sia cittadino dell’UE che non) nel processo sollecita anche l’esigenza di garantirne l’effettiva partecipazione all’iter giurisdizionale, con la predisposizione di strumenti adeguati ad assicurare la garanzia di quello che si atteggia, come è stato notato, come un vero e proprio “metadiritto” rispetto alle altre prerogative assicurate dall’assetto costituzionale del fair trial, ovvero il diritto all’assistenza linguistica: questa prerogativa dello straniero che non conosca la lingua italiana ha conseguito negli ultimi anni un soddisfacente assetto normativo, dando vita, attraverso una disciplina collaterale, ad una serie di istituti (quali ad es. il diritto all’interprete, alla traduzione degli atti e all’informazione) che si affiancano alle forme ordinarie del processo, aprendo per il futuro la sfida della loro piena attuazione sul piano pratico.
Giusto processo (e diritto di difesa)
Giusi Sorrenti
2020-01-01
Abstract
Nel settore dell'ingresso e del soggiorno dello straniero extracomunitario nel nostro territorio il robusto apparato delle garanzie giurisdizionali predisposto dal sistema processuale vede scemare il suo rigore, per mostrarsi ora malleabile, ora sgretolarsi o ancora svanire del tutto. Più precisamente, il giusto processo incontra una modulazione, talvolta con significative deviazioni dal modello ordinario, per l’intersecarsi con i provvedimenti amministrativi (per la diversa forza che assiste questi ultimi e la peculiare natura delle situazioni giuridiche soggettive rinvenibili dinanzi ad essi) che possono coinvolgere il cittadino extracomunitario in tre momenti essenziali: l’ingresso nel territorio nazionale, la richiesta di asilo o di altre forme di protezione internazionale, l’allontanamento dal territorio dello Stato. Mentre il primo e il terzo momento contemplano condotte penalmente perseguibili, dando luogo ad una sovrapposizione tra procedimento amministrativo e processo penale, nel secondo si rinvengono i rimedi civilistici proponibili avverso il diniego del diritto fondamentale di asilo o delle altre forme di protezione internazionale. Nella prima area, riferibile soggettivamente allo straniero extracomunitario illegalmente presente entro i confini nazionali, rientrano le modulazioni subite dal giusto processo penale quando i suoi binari incrociano quelli lungo cui corre l’esecuzione del provvedimento di espulsione; nella seconda, che riguarda lo straniero indipendentemente dalla sua legale residenza nello Stato, vengono in esame le peculiarità del processo civile a tutela del diritto alla protezione internazionale. Trasversalmente ai momenti indicati, anche i rimedi amministrativi predisposti dall’ordinamento meritano attenzione quanto alla salvaguardia dei postulati dell’art. 111 Cost., prevalentemente per la loro carente effettività. Il coinvolgimento dello straniero (stavolta sia cittadino dell’UE che non) nel processo sollecita anche l’esigenza di garantirne l’effettiva partecipazione all’iter giurisdizionale, con la predisposizione di strumenti adeguati ad assicurare la garanzia di quello che si atteggia, come è stato notato, come un vero e proprio “metadiritto” rispetto alle altre prerogative assicurate dall’assetto costituzionale del fair trial, ovvero il diritto all’assistenza linguistica: questa prerogativa dello straniero che non conosca la lingua italiana ha conseguito negli ultimi anni un soddisfacente assetto normativo, dando vita, attraverso una disciplina collaterale, ad una serie di istituti (quali ad es. il diritto all’interprete, alla traduzione degli atti e all’informazione) che si affiancano alle forme ordinarie del processo, aprendo per il futuro la sfida della loro piena attuazione sul piano pratico.Pubblicazioni consigliate
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