Disastri naturali e antropici (terremoti, alluvioni, inquinamento, ...) pongono gravi rischi all'integrità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. L'uomo contribuisce ad esacerbare gli effetti di questi disastri. Di norma, non si tratta di azioni deliberate, ma di negligenza o sottovalutazione del pericolo. Condotte che potrebbero rivelarsi degne di repressione criminale. La giurisprudenza italiana ha affrontato la questione dal punto di vista della protezione della vita e della sicurezza individuale e collettiva. È necessario verificare la possibilità di estendere questa prospettiva (fondamentale) alla protezione penale del patrimonio culturale e paesaggistico. L'attuale legge penale non sembra adeguata. Salva l'ipotesi, marginale, in cui il fatto è commesso dallo stesso proprietario del bene (art. 733 cp), il danno è punito solo in presenza di intenzione (art. 635 cp). Questo è un vuoto che dovrebbe essere colmato con l'introduzione di un nuovo crimine di danno o distruzione di beni culturali e paesaggistici, punibile anche come negligenza. Fatta salva la necessità di un coordinamento (non sempre facile) con i principi della responsabilità colposa, la soluzione proposta consentirebbe una protezione più efficace.
Disastri naturali e antropici e tutela penale del patrimonio artistico e paesaggistico
La Rosa E
2018-01-01
Abstract
Disastri naturali e antropici (terremoti, alluvioni, inquinamento, ...) pongono gravi rischi all'integrità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. L'uomo contribuisce ad esacerbare gli effetti di questi disastri. Di norma, non si tratta di azioni deliberate, ma di negligenza o sottovalutazione del pericolo. Condotte che potrebbero rivelarsi degne di repressione criminale. La giurisprudenza italiana ha affrontato la questione dal punto di vista della protezione della vita e della sicurezza individuale e collettiva. È necessario verificare la possibilità di estendere questa prospettiva (fondamentale) alla protezione penale del patrimonio culturale e paesaggistico. L'attuale legge penale non sembra adeguata. Salva l'ipotesi, marginale, in cui il fatto è commesso dallo stesso proprietario del bene (art. 733 cp), il danno è punito solo in presenza di intenzione (art. 635 cp). Questo è un vuoto che dovrebbe essere colmato con l'introduzione di un nuovo crimine di danno o distruzione di beni culturali e paesaggistici, punibile anche come negligenza. Fatta salva la necessità di un coordinamento (non sempre facile) con i principi della responsabilità colposa, la soluzione proposta consentirebbe una protezione più efficace.Pubblicazioni consigliate
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