La diffusione su scala mondiale del COVID-19 ha determinato una situazione di emergenza sanitaria, reale e grave, senza precedenti. È stato correttamente osservato, a riguardo, che in questo caso un virus s’interseca con comportamenti umani irresponsabili ma quasi sempre involontari, dando vita a un rischio strutturalmente colposo che pone problemi di gestione e “contenimento” : all’inedita restrizione delle nostre libertà fondamentali, mirata a contrastare le cause stesse dell’emergenza, si è accompagnata in un secondo momento (c.d. fase 2) dall’adozione di rigorose regole precauzionali volte a limitare la propagazione di un virus che potrà essere neutralizzato solo da un vaccino (o da sue imponderabili mutazioni in mitius). L’inadeguatezza conclamata della fase 2 sta ora aprendo ulteriori scenari assai limitanti (fase 3), senza prospettive temporali utili a comprendere se il virus sarà sconfitto o sconfiggerà (l’economia, oltre alla salute pubblica). Nel caso della responsabilità del personale sanitario e delle relative strutture, questa tipologia di rischio si è declinata in una serie di conseguenze solo apparentemente paradossali, che rivelano un tessuto normativo inadeguato o assente, sullo sfondo di scelte strategiche dello Stato (come i tagli progressivi e costanti al Sistema sanitario nazionale) che hanno reso oltremodo difficoltosa la gestione dell’emergenza. Pare inevitabile chiedersi se, nell’ambito di una materia complessa come quella della responsabilità penale del sanitario, residui spazio per la configurabilità di una colpa di organizzazione nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche per incongrua, inadeguata o errata gestione del rischio. La vicenda della pandemia da Covid-19 risulta, sotto questo punto di vista, addirittura paradigmatica: molti dei problemi legati all’emergenza pandemica trascendono la colpevolezza individuale per approdare a una responsabilità di tipo organizzativo (si pensi al disastroso contagio nelle RSA e alle misure di ristrutturazione momentanea dei normali reparti, che hanno evidenziato lo strettissimo legame tra eventi infausti e moduli organizzativi).

Responsabilità medica e colpa di organizzazione: una breve riflessione de iure condendo.

Lucia Risicato
2021-01-01

Abstract

La diffusione su scala mondiale del COVID-19 ha determinato una situazione di emergenza sanitaria, reale e grave, senza precedenti. È stato correttamente osservato, a riguardo, che in questo caso un virus s’interseca con comportamenti umani irresponsabili ma quasi sempre involontari, dando vita a un rischio strutturalmente colposo che pone problemi di gestione e “contenimento” : all’inedita restrizione delle nostre libertà fondamentali, mirata a contrastare le cause stesse dell’emergenza, si è accompagnata in un secondo momento (c.d. fase 2) dall’adozione di rigorose regole precauzionali volte a limitare la propagazione di un virus che potrà essere neutralizzato solo da un vaccino (o da sue imponderabili mutazioni in mitius). L’inadeguatezza conclamata della fase 2 sta ora aprendo ulteriori scenari assai limitanti (fase 3), senza prospettive temporali utili a comprendere se il virus sarà sconfitto o sconfiggerà (l’economia, oltre alla salute pubblica). Nel caso della responsabilità del personale sanitario e delle relative strutture, questa tipologia di rischio si è declinata in una serie di conseguenze solo apparentemente paradossali, che rivelano un tessuto normativo inadeguato o assente, sullo sfondo di scelte strategiche dello Stato (come i tagli progressivi e costanti al Sistema sanitario nazionale) che hanno reso oltremodo difficoltosa la gestione dell’emergenza. Pare inevitabile chiedersi se, nell’ambito di una materia complessa come quella della responsabilità penale del sanitario, residui spazio per la configurabilità di una colpa di organizzazione nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche per incongrua, inadeguata o errata gestione del rischio. La vicenda della pandemia da Covid-19 risulta, sotto questo punto di vista, addirittura paradigmatica: molti dei problemi legati all’emergenza pandemica trascendono la colpevolezza individuale per approdare a una responsabilità di tipo organizzativo (si pensi al disastroso contagio nelle RSA e alle misure di ristrutturazione momentanea dei normali reparti, che hanno evidenziato lo strettissimo legame tra eventi infausti e moduli organizzativi).
2021
979-12-5977-039-4
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3211077
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact