Le restrizioni da Covid-19 hanno avuto un effetto dirompente sulla nostra libertà personale e sono state disposte da provvedimenti del governo. A prima vista, si potrebbe davvero richiamare lo stato d’eccezione schmittiano, con l’avvertenza che quest’ultimo presuppone uno spazio vuoto, deregolato e riempito dall’autorità del sovrano, inteso « come potere pubblico liberato da ogni vincolo giuridico e capace di trasformare la propria forza in diritto ».Una cosa è certa: il nostro ordinamento costituzionale non può legittimare a livello sistemico il suo esatto contrario, e non lo ha fatto neanche nel contesto della situazione sanitaria: l’emergenza, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stata regolamentata — in condizioni di necessità e di urgenza — da due decreti legge, che la stessa Costituzione equipara alla legge in senso formale. È proprio l’art. 3, comma 1, d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito nella l. n. 13 del 5 marzo 2020) a stabilire per primo che « le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica ». Sul piano formale, quindi, nessun vulnus ai principi costituzionali. Sul piano sostanziale, il discorso - com'è noto - è stato molto diverso.
DPCM e diritto penale: uno stato d'eccezione?
Lucia Risicato
2022-01-01
Abstract
Le restrizioni da Covid-19 hanno avuto un effetto dirompente sulla nostra libertà personale e sono state disposte da provvedimenti del governo. A prima vista, si potrebbe davvero richiamare lo stato d’eccezione schmittiano, con l’avvertenza che quest’ultimo presuppone uno spazio vuoto, deregolato e riempito dall’autorità del sovrano, inteso « come potere pubblico liberato da ogni vincolo giuridico e capace di trasformare la propria forza in diritto ».Una cosa è certa: il nostro ordinamento costituzionale non può legittimare a livello sistemico il suo esatto contrario, e non lo ha fatto neanche nel contesto della situazione sanitaria: l’emergenza, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stata regolamentata — in condizioni di necessità e di urgenza — da due decreti legge, che la stessa Costituzione equipara alla legge in senso formale. È proprio l’art. 3, comma 1, d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito nella l. n. 13 del 5 marzo 2020) a stabilire per primo che « le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica ». Sul piano formale, quindi, nessun vulnus ai principi costituzionali. Sul piano sostanziale, il discorso - com'è noto - è stato molto diverso.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.