Nonostante pervicaci suggestioni mediatiche, la pandemia da Covid-19 non è assimilabile ad uno stato di guerra, non solo perché manca la relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 78 Cost., ma soprattutto perché i Costituenti non hanno inteso la guerra come conflitto tra uomo e virus. Non è uno stato d’assedio, e non solo perché quest’ultimo concetto è stato da tempo assorbito in quello di guerra, ma perché il rischio ad esso correlato si tradurrebbe comunque nella sospensione delle garanzie costituzionali. Non è uno stato d’eccezione nel senso schmittiano del termine, nonostante la spesso richiamata condizione di riconoscimento di « pieni poteri » al Governo o al Presidente del Consiglio, perché l’idea dei « pieni poteri » evoca ben altro indesiderabile contesto storico-politico. La pandemia ci ha colti impreparati sotto ogni aspetto, in un contesto istituzionale che ha dimostrato serie anomalie ben prima dell’emergenza sanitaria. Occorre allora cominciare a pensare ad un necessario riequilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato, oggi in sofferenza, e ad un più razionale assetto del riparto di competenze tra Stato e regioni. Il diritto penale deve lambire solo in parte l’emergenza sanitaria, tornando ad essere extrema ratio soprattutto in situazioni estreme.

Diritti e responsabilità al banco di prova del Covid-19: un bilancio di sintesi.

Lucia Risicato
2022-01-01

Abstract

Nonostante pervicaci suggestioni mediatiche, la pandemia da Covid-19 non è assimilabile ad uno stato di guerra, non solo perché manca la relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 78 Cost., ma soprattutto perché i Costituenti non hanno inteso la guerra come conflitto tra uomo e virus. Non è uno stato d’assedio, e non solo perché quest’ultimo concetto è stato da tempo assorbito in quello di guerra, ma perché il rischio ad esso correlato si tradurrebbe comunque nella sospensione delle garanzie costituzionali. Non è uno stato d’eccezione nel senso schmittiano del termine, nonostante la spesso richiamata condizione di riconoscimento di « pieni poteri » al Governo o al Presidente del Consiglio, perché l’idea dei « pieni poteri » evoca ben altro indesiderabile contesto storico-politico. La pandemia ci ha colti impreparati sotto ogni aspetto, in un contesto istituzionale che ha dimostrato serie anomalie ben prima dell’emergenza sanitaria. Occorre allora cominciare a pensare ad un necessario riequilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato, oggi in sofferenza, e ad un più razionale assetto del riparto di competenze tra Stato e regioni. Il diritto penale deve lambire solo in parte l’emergenza sanitaria, tornando ad essere extrema ratio soprattutto in situazioni estreme.
2022
9788828835929
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