Preliminarmente lo scritto si sofferma sul rilievo che l'ambiente ha avuto nel Diritto costituzionale (e quindi nella Costituzione italiana), mettendo in luce il contributo offerto in materia dalla Consulta. Si dà conto, poi, della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 della Carta e dell'"affermazione dei principi di prevenzione, di precauzione e 'chi inquina paga'”, che hanno contribuito alla "promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale alla stregua di bene giuridico primario". Il contributo affronta, quindi, il tema della "complessa ripartizione di competenza tra Stato e Regioni" in materia. Infine, si analizza la sent. n. 160 del 2021, che ha disegnato "la cornice assiologica di fondo entro la quale innestare l’armoniosa ricomposizione delle fonti, di matrice sia statale, sia regionale, in vista del rafforzamento e consolidamento del 'bene ambiente'”. In particolare, come si osserva, con questa decisione, la Corte ha inteso "delimitare la potestà legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale in ordine alla materia ‘tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali’".

Autonomia e specialità regionale e le norme di "riforma economico-sociale" in materia di ambiente e paesaggio

Giovanni Moschella
2022-01-01

Abstract

Preliminarmente lo scritto si sofferma sul rilievo che l'ambiente ha avuto nel Diritto costituzionale (e quindi nella Costituzione italiana), mettendo in luce il contributo offerto in materia dalla Consulta. Si dà conto, poi, della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 della Carta e dell'"affermazione dei principi di prevenzione, di precauzione e 'chi inquina paga'”, che hanno contribuito alla "promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale alla stregua di bene giuridico primario". Il contributo affronta, quindi, il tema della "complessa ripartizione di competenza tra Stato e Regioni" in materia. Infine, si analizza la sent. n. 160 del 2021, che ha disegnato "la cornice assiologica di fondo entro la quale innestare l’armoniosa ricomposizione delle fonti, di matrice sia statale, sia regionale, in vista del rafforzamento e consolidamento del 'bene ambiente'”. In particolare, come si osserva, con questa decisione, la Corte ha inteso "delimitare la potestà legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale in ordine alla materia ‘tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali’".
2022
9791259763464
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