Il divieto di utilizzare i beni costituenti il patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società trova la sua precipua ratio nel vincolo di destinazione impresso dal contratto di società ai beni oggetto del conferimento. Dalla nozione di autonomia patrimoniale riconducibile alla soggettività giuridica discende l'alterità del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci a cui si aggiunge, a garanzia non esclusiva dei creditori sociali, il vincolo di destinazione al conseguimento dell'oggetto sociale, impresso ai beni conferiti. Tuttavia si osserva che l’uso da parte di un singolo socio di beni sociali per finalità estranee a quella che la società si propone di realizzare implica sia un’inevitabile violazione del regime vincolistico suddetto, sia una analoga violazione del principio di parità di trattamento tra i soci. Ma è proprio facendo ricorso a quest’ultima esigenza che, nel caso di specie, il legislatore consente l’utilizzo, uti singulus, dei beni della società solo se autorizzato dall’unanimità dei soci.
Uso extrasociale dei beni della società
Antonietta Chiantia
2023-01-01
Abstract
Il divieto di utilizzare i beni costituenti il patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società trova la sua precipua ratio nel vincolo di destinazione impresso dal contratto di società ai beni oggetto del conferimento. Dalla nozione di autonomia patrimoniale riconducibile alla soggettività giuridica discende l'alterità del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci a cui si aggiunge, a garanzia non esclusiva dei creditori sociali, il vincolo di destinazione al conseguimento dell'oggetto sociale, impresso ai beni conferiti. Tuttavia si osserva che l’uso da parte di un singolo socio di beni sociali per finalità estranee a quella che la società si propone di realizzare implica sia un’inevitabile violazione del regime vincolistico suddetto, sia una analoga violazione del principio di parità di trattamento tra i soci. Ma è proprio facendo ricorso a quest’ultima esigenza che, nel caso di specie, il legislatore consente l’utilizzo, uti singulus, dei beni della società solo se autorizzato dall’unanimità dei soci.File | Dimensione | Formato | |
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