In questi ultimi anni si è discusso delle conseguenze del mancato o tardivo invio della comunicazione all’Enea nella prospettiva del diritto del contribuente ad usufruire della detrazione fiscale Irpef connessa alle spese per interventi di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296/2006. In presenza di una normativa sul punto ambigua, il Fisco ha affermato il disconoscimento del bonus fiscale, pretendendo il versamento della maggiore imposta; tale tesi è stata abbracciata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, peraltro, ha escluso che i giudici possano disapplicare la connessa sanzione di omesso versamento.
“Ecobonus” e rilevanza delle comunicazioni all’ENEA
giuseppe ingrao
2023-01-01
Abstract
In questi ultimi anni si è discusso delle conseguenze del mancato o tardivo invio della comunicazione all’Enea nella prospettiva del diritto del contribuente ad usufruire della detrazione fiscale Irpef connessa alle spese per interventi di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296/2006. In presenza di una normativa sul punto ambigua, il Fisco ha affermato il disconoscimento del bonus fiscale, pretendendo il versamento della maggiore imposta; tale tesi è stata abbracciata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, peraltro, ha escluso che i giudici possano disapplicare la connessa sanzione di omesso versamento.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


