Il saggio evidenzia come il tema dell’onere della prova correlato al trasferimento di azienda attiene alla ripartizione dell’onere probatorio, con riferimento alla quale la regola generale è prevista dall’art. 2697 c.c., che si applica anche al processo del lavoro. Con riferimento a questo, in ragione delle rigidità derivanti dal sistema di allegazione, unitamente al rigoroso sistema di preclusioni e decadenze, che potrebbero comportare per il lavoratore il rischio di vanificare la tutela garantita da norme inderogabili, per la giurisprudenza assume rilievo centrale il principio della vicinanza o prossimità della prova, che impone che sia la parte più vicina alla prova quella sulla quale va addossato l’onere di produrre in giudizio elementi utili per la decisione del giudice e sulla quale grava il rischio della mancata prova. In particolare, viene evidenziato come anche nel caso di trasferimento di azienda la distribuzione dell’onere probatorio rispetta il principio della vicinanza della prova, dal momento che l’onere della prova, anche del fatto che i lavoratori appartengano alla struttura oggetto del trasferimento, nell’ipotesi in cui il lavoratore agisce in accertamento negativo per chiedere la dichiarazione dell’inesistenza del ramo ceduto, avendo interesse a che il suo rapporto di lavoro prosegua con il cedente piuttosto che con il cessionario, grava sul datore di lavoro, così evitando di rendere eccessivamente gravosa per il lavoratore la tutela giudiziale dei propri diritti.

Onere della prova e trasferimento d'azienda

Ferluga Loredana
2024-01-01

Abstract

Il saggio evidenzia come il tema dell’onere della prova correlato al trasferimento di azienda attiene alla ripartizione dell’onere probatorio, con riferimento alla quale la regola generale è prevista dall’art. 2697 c.c., che si applica anche al processo del lavoro. Con riferimento a questo, in ragione delle rigidità derivanti dal sistema di allegazione, unitamente al rigoroso sistema di preclusioni e decadenze, che potrebbero comportare per il lavoratore il rischio di vanificare la tutela garantita da norme inderogabili, per la giurisprudenza assume rilievo centrale il principio della vicinanza o prossimità della prova, che impone che sia la parte più vicina alla prova quella sulla quale va addossato l’onere di produrre in giudizio elementi utili per la decisione del giudice e sulla quale grava il rischio della mancata prova. In particolare, viene evidenziato come anche nel caso di trasferimento di azienda la distribuzione dell’onere probatorio rispetta il principio della vicinanza della prova, dal momento che l’onere della prova, anche del fatto che i lavoratori appartengano alla struttura oggetto del trasferimento, nell’ipotesi in cui il lavoratore agisce in accertamento negativo per chiedere la dichiarazione dell’inesistenza del ramo ceduto, avendo interesse a che il suo rapporto di lavoro prosegua con il cedente piuttosto che con il cessionario, grava sul datore di lavoro, così evitando di rendere eccessivamente gravosa per il lavoratore la tutela giudiziale dei propri diritti.
2024
9788813385286
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