Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

ARTICOLO 220 - PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE

DARIO LATELLA
2024-01-01

Abstract

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
2024
978-88-7524-527-6
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