L’art. 221 riproduce essenzialmente il contenuto del previgente art. 111 l. fall., come già riformato, e detta l’ordine di pagamento dei creditori concorsuali aggiungendo all’ultimo posto dell’elenco i titolari di crediti postergati.
Articolo 221 - Ordine di distribuzione delle somme
DARIO LATELLA
2024-01-01
Abstract
L’art. 221 riproduce essenzialmente il contenuto del previgente art. 111 l. fall., come già riformato, e detta l’ordine di pagamento dei creditori concorsuali aggiungendo all’ultimo posto dell’elenco i titolari di crediti postergati.File in questo prodotto:
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