L’art. 221 riproduce essenzialmente il contenuto del previgente art. 111 l. fall., come già riformato, e detta l’ordine di pagamento dei creditori concorsuali aggiungendo all’ultimo posto dell’elenco i titolari di crediti postergati.

Articolo 221 - Ordine di distribuzione delle somme

DARIO LATELLA
2024-01-01

Abstract

L’art. 221 riproduce essenzialmente il contenuto del previgente art. 111 l. fall., come già riformato, e detta l’ordine di pagamento dei creditori concorsuali aggiungendo all’ultimo posto dell’elenco i titolari di crediti postergati.
2024
978-88-7524-527-6
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