Il Codice non ha apportato modifiche particolarmente significative al testo dell’art. 112 l. fall., come a sua volta modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella formulazione già introdotta dall’art. 101, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Normalmente, i creditori ammessi in via tardiva al passivo possono partecipare soltanto ai piani di riparto dichiarati esecutivi dopo il provvedimento definitivo di ammissione e percepire esclusivamente la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nel medesimo riparto, senza poter pretendere alcunché́ in relazione ai riparti precedenti.

Articolo 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

DARIO LATELLA
2024-01-01

Abstract

Il Codice non ha apportato modifiche particolarmente significative al testo dell’art. 112 l. fall., come a sua volta modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella formulazione già introdotta dall’art. 101, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Normalmente, i creditori ammessi in via tardiva al passivo possono partecipare soltanto ai piani di riparto dichiarati esecutivi dopo il provvedimento definitivo di ammissione e percepire esclusivamente la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nel medesimo riparto, senza poter pretendere alcunché́ in relazione ai riparti precedenti.
2024
978-88-7524-527-6
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