Il Codice non ha apportato modifiche particolarmente significative al testo dell’art. 112 l. fall., come a sua volta modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella formulazione già introdotta dall’art. 101, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Normalmente, i creditori ammessi in via tardiva al passivo possono partecipare soltanto ai piani di riparto dichiarati esecutivi dopo il provvedimento definitivo di ammissione e percepire esclusivamente la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nel medesimo riparto, senza poter pretendere alcunché́ in relazione ai riparti precedenti.
Articolo 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
DARIO LATELLA
2024-01-01
Abstract
Il Codice non ha apportato modifiche particolarmente significative al testo dell’art. 112 l. fall., come a sua volta modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella formulazione già introdotta dall’art. 101, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Normalmente, i creditori ammessi in via tardiva al passivo possono partecipare soltanto ai piani di riparto dichiarati esecutivi dopo il provvedimento definitivo di ammissione e percepire esclusivamente la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nel medesimo riparto, senza poter pretendere alcunché́ in relazione ai riparti precedenti.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.