Ai fini dell’individuazione del diritto applicabile da parte di corti e tribunali internazionali competenti in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) e agli accordi ad essa collegati, assume una rilevanza tutt’altro che secondaria il criterio interpretativo dell’integrazione sistemica. Tale rilevanza si evince dall’art. 293, par. 1 della Convenzione ed è confermata da plurime pronunce rese dagli stessi organi arbitrali e giurisdizionali CNUDM.
Il diritto applicabile da parte di corti e tribunali CNUDM e la rilevanza del criterio interpretativo dell'integrazione sistemica
Roberto Virzo
2024-01-01
Abstract
Ai fini dell’individuazione del diritto applicabile da parte di corti e tribunali internazionali competenti in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) e agli accordi ad essa collegati, assume una rilevanza tutt’altro che secondaria il criterio interpretativo dell’integrazione sistemica. Tale rilevanza si evince dall’art. 293, par. 1 della Convenzione ed è confermata da plurime pronunce rese dagli stessi organi arbitrali e giurisdizionali CNUDM.File in questo prodotto:
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