Il contributo esamina le leggi del 22 gennaio 1882 n. 593 e n. 725 del 1882 che portarono all’allargamento del corpo elettorale e all’introduzione dello scrutinio di lista in luogo del collegio uninominale vigente fino a quel momento. Nel Regno di Sardegna la legge del 17 marzo 1848 n. 680 – c.d. Editto Balbo – aveva introdotto un sistema elettorale imperniato sul collegio uninominale maggioritario a doppio turno e riservato l’elettorato attivo ai cittadini maschi e alfabetizzati di almeno 25 anni con un reddito annuo di almeno 40 lire. Tale normativa, parzialmente modificata dalla legge del 20 novembre 1859 n.3778, fu estesa al Regno d’Italia dopo l’unificazione della penisola. Le criticità di questo sistema erano evidenti: in primo luogo il censo elevato, il quale restringeva sensibilmente il corpo elettorale; in secondo luogo il meccanismo del collegio uninominale a doppio turno; in relazione a quest’ultimo aspetto era stata rilevata la possibilità che tale sistema potesse favorire gli interessi locali in seno al Parlamento a discapito di quelli della Nazione. La riforma elettorale entrò dunque al centro del dibattito politico italiano: il significato da attribuire alla locuzione “capacità elettorale”, il criterio censitario; la sostituzione del collegio uninominale con quello plurinominale furono gli argomenti affrontati nel corso del dibattito

Sviluppo democratico e sistemi elettorali nel panorama italiano: la riforma elettorale del 1882

Giannotti Giovanni
2024-01-01

Abstract

Il contributo esamina le leggi del 22 gennaio 1882 n. 593 e n. 725 del 1882 che portarono all’allargamento del corpo elettorale e all’introduzione dello scrutinio di lista in luogo del collegio uninominale vigente fino a quel momento. Nel Regno di Sardegna la legge del 17 marzo 1848 n. 680 – c.d. Editto Balbo – aveva introdotto un sistema elettorale imperniato sul collegio uninominale maggioritario a doppio turno e riservato l’elettorato attivo ai cittadini maschi e alfabetizzati di almeno 25 anni con un reddito annuo di almeno 40 lire. Tale normativa, parzialmente modificata dalla legge del 20 novembre 1859 n.3778, fu estesa al Regno d’Italia dopo l’unificazione della penisola. Le criticità di questo sistema erano evidenti: in primo luogo il censo elevato, il quale restringeva sensibilmente il corpo elettorale; in secondo luogo il meccanismo del collegio uninominale a doppio turno; in relazione a quest’ultimo aspetto era stata rilevata la possibilità che tale sistema potesse favorire gli interessi locali in seno al Parlamento a discapito di quelli della Nazione. La riforma elettorale entrò dunque al centro del dibattito politico italiano: il significato da attribuire alla locuzione “capacità elettorale”, il criterio censitario; la sostituzione del collegio uninominale con quello plurinominale furono gli argomenti affrontati nel corso del dibattito
2024
979-12-80899-13-2
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