Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato costituisce uno dei primi argomenti su cui si appunta l’interesse di Salvatore Pugliatti. Il tema, infatti, diviene oggetto dell’indagine scientifica del giurista messinese ne “Il conflitto di interessi tra principale e rappresentante”, che è il saggio da cui prende avvio la lunga meditazione di Pugliatti in materia di rappresentanza. Lo scritto, che costituisce la prima riflessione di Pugliatti in tema di rappresentanza, è finalizzato all’elaborazione di una teoria generale del conflitto di interessi, di cui il codice civile del 1865 non fa menzione. L’Autore propugna una teoria della rappresentanza di stampo sostanzialistico, definita come ‘rappresentanza della gestione’ e fondata sull’assunto che l’elemento essenziale del fenomeno rappresentativo consista nell’agire del procuratore, oltre che in nome, anche nell’interesse del dominus negotii. Da tale impostazione generale dell’istituto della rappresentanza discende la soluzione che Pugliatti appresta all’ipotesi di conflitto di interessi tra principale e rappresentante. Secondo il giurista, l’intromissione di un interesse esterno e di segno contrario nel rapporto tra rappresentante e rappresentato, generando un pericolo di danno per il principale, realizza una anomalia funzionale del rapporto di gestione che determina l’invalidità del negozio stipulato dal rappresentante. In particolare, per Pugliatti il contratto concluso in conflitto di interessi può essere annullato su istanza del rappresentato nei casi in cui si provi che il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Alla luce dell’analisi dell’opera, sembra potersi affermare che i risultati raggiunti da Pugliatti in sede di elaborazione dottrinale abbiano costituito un importante punto di riferimento per la codificazione del 1942. Il che si evince agevolmente dalle soluzioni adottate dal legislatore circa l’introduzione e la collocazione sistematica del conflitto di interessi come istituto di carattere generale, e dalla disciplina di cui agli artt. 1394 e 1395 c.c.
L’influenza del pensiero di Salvatore Pugliatti sul conflitto di interessi tra principale e rappresentante nella codificazione del 1942
Carmelo Giuseppe Antillo
2024-01-01
Abstract
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato costituisce uno dei primi argomenti su cui si appunta l’interesse di Salvatore Pugliatti. Il tema, infatti, diviene oggetto dell’indagine scientifica del giurista messinese ne “Il conflitto di interessi tra principale e rappresentante”, che è il saggio da cui prende avvio la lunga meditazione di Pugliatti in materia di rappresentanza. Lo scritto, che costituisce la prima riflessione di Pugliatti in tema di rappresentanza, è finalizzato all’elaborazione di una teoria generale del conflitto di interessi, di cui il codice civile del 1865 non fa menzione. L’Autore propugna una teoria della rappresentanza di stampo sostanzialistico, definita come ‘rappresentanza della gestione’ e fondata sull’assunto che l’elemento essenziale del fenomeno rappresentativo consista nell’agire del procuratore, oltre che in nome, anche nell’interesse del dominus negotii. Da tale impostazione generale dell’istituto della rappresentanza discende la soluzione che Pugliatti appresta all’ipotesi di conflitto di interessi tra principale e rappresentante. Secondo il giurista, l’intromissione di un interesse esterno e di segno contrario nel rapporto tra rappresentante e rappresentato, generando un pericolo di danno per il principale, realizza una anomalia funzionale del rapporto di gestione che determina l’invalidità del negozio stipulato dal rappresentante. In particolare, per Pugliatti il contratto concluso in conflitto di interessi può essere annullato su istanza del rappresentato nei casi in cui si provi che il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Alla luce dell’analisi dell’opera, sembra potersi affermare che i risultati raggiunti da Pugliatti in sede di elaborazione dottrinale abbiano costituito un importante punto di riferimento per la codificazione del 1942. Il che si evince agevolmente dalle soluzioni adottate dal legislatore circa l’introduzione e la collocazione sistematica del conflitto di interessi come istituto di carattere generale, e dalla disciplina di cui agli artt. 1394 e 1395 c.c.Pubblicazioni consigliate
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