Il presente lavoro si pone l’obiettivo di verificare se già nel periodo repubblicano i tribuni della plebe abbiano svolto funzioni giurisdizionali in materia civile. Dottrina prevalente ritiene certa la competenza giurisdizionale civile straordinaria dei tribuni nel primo Principato, specie in relazione alle controversie insorgenti tra precettori di arti liberali e allievi, come testimonia la Satira 7.228 di Giovenale. L’indagine si concentra al periodo repubblicano osservando che si può ipotizzare che ai plebei non fosse originariamente concesso l’esercizio del lege agere. A fronte di questa carenza di protezione giudiziaria nell’ordinamento quiritario, i Tribuni plebis avrebbero dunque svolto fin dalla loro creazione un’attività giurisdizionale a favore della plebe, attività che col passare del tempo, in particolare in seguito al compromesso patrizio plebeo, avrebbe perso la sua importanza quando i plebei furono ammessi a lege agere. Sull’argomento un testo particolarmente significativo è sicuramente D. 1.2.2.34. Nel titolo del Digesto intitolato ‘De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium’ Pomponio indica chiaramente i decem Tribuni plebis come investiti di funzione giurisdizionale. A sostegno dell’attribuzione di una funzione giurisdizionale civile ai Tribuni già durante la Repubblica, si analizza un testo di Dionigi di Alicarnasso che afferma che gli edili della plebe furono istituiti con lo scopo precipuo di servire da ausiliari ai Tribuni nello svolgimento della loro attività giurisdizionale. Un’ulteriore conferma alla nostra tesi proviene da testo di difficile interpretazione tratto dalle Rerum humanarum di Varrone, citato da Nonio s.v. Nundinae p.214 “decemviri cum fuisse arbitrati vinos nundinum divisum habisse…”. Si evince da tale testo che la funzione di arbitrium sarebbe stata svolta da tutto il collegio dei dieci tribuni mentre di volta in volta - da un nundinum all’altro- a due tribuni erano attribuite funzioni di polizia nei mercati. Inoltre, si sottolinea come si evince da varie testimonianze, tra cui spiccano Varrone , Giovanni Lido e Dionigi che i plebei litigavano nel forum mentre i magistrati patrizi tenevano nel comitium le loro udienze. Questa differenza di luogo potrebbe essere la prova che le udienze dei Tribuni plebis in cui erano coinvolti i plebei si svolgevano nel foro, a differenza dell’attività giurisdizionale di pretori ed edili curuli che aveva sede nel comitium. In conclusione è plausibile che i Tribuni della plebe già nel periodo repubblicano abbiano avuto competenza giurisdizionale in materia civile
La competenza giurisdizionale civile dei Tribuni della plebe nella produzione di Stefania: spunti per un'ulteriore analisi.
Carla CAMBRIA
2024-01-01
Abstract
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di verificare se già nel periodo repubblicano i tribuni della plebe abbiano svolto funzioni giurisdizionali in materia civile. Dottrina prevalente ritiene certa la competenza giurisdizionale civile straordinaria dei tribuni nel primo Principato, specie in relazione alle controversie insorgenti tra precettori di arti liberali e allievi, come testimonia la Satira 7.228 di Giovenale. L’indagine si concentra al periodo repubblicano osservando che si può ipotizzare che ai plebei non fosse originariamente concesso l’esercizio del lege agere. A fronte di questa carenza di protezione giudiziaria nell’ordinamento quiritario, i Tribuni plebis avrebbero dunque svolto fin dalla loro creazione un’attività giurisdizionale a favore della plebe, attività che col passare del tempo, in particolare in seguito al compromesso patrizio plebeo, avrebbe perso la sua importanza quando i plebei furono ammessi a lege agere. Sull’argomento un testo particolarmente significativo è sicuramente D. 1.2.2.34. Nel titolo del Digesto intitolato ‘De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium’ Pomponio indica chiaramente i decem Tribuni plebis come investiti di funzione giurisdizionale. A sostegno dell’attribuzione di una funzione giurisdizionale civile ai Tribuni già durante la Repubblica, si analizza un testo di Dionigi di Alicarnasso che afferma che gli edili della plebe furono istituiti con lo scopo precipuo di servire da ausiliari ai Tribuni nello svolgimento della loro attività giurisdizionale. Un’ulteriore conferma alla nostra tesi proviene da testo di difficile interpretazione tratto dalle Rerum humanarum di Varrone, citato da Nonio s.v. Nundinae p.214 “decemviri cum fuisse arbitrati vinos nundinum divisum habisse…”. Si evince da tale testo che la funzione di arbitrium sarebbe stata svolta da tutto il collegio dei dieci tribuni mentre di volta in volta - da un nundinum all’altro- a due tribuni erano attribuite funzioni di polizia nei mercati. Inoltre, si sottolinea come si evince da varie testimonianze, tra cui spiccano Varrone , Giovanni Lido e Dionigi che i plebei litigavano nel forum mentre i magistrati patrizi tenevano nel comitium le loro udienze. Questa differenza di luogo potrebbe essere la prova che le udienze dei Tribuni plebis in cui erano coinvolti i plebei si svolgevano nel foro, a differenza dell’attività giurisdizionale di pretori ed edili curuli che aveva sede nel comitium. In conclusione è plausibile che i Tribuni della plebe già nel periodo repubblicano abbiano avuto competenza giurisdizionale in materia civileFile | Dimensione | Formato | |
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