L’applicazione dei principi del diritto tributario europeo alla fiscalità dello sport muove dal necessario riconoscimento della complessa realtà economica oltre che dalla rilevanza sociale connesse all’esercizio delle attività sportive. Se la pratica sportiva professionale e le ingenti risorse economiche che le ruotano attorno evidenziano, palesemente, le implicazioni economiche e, dunque, fiscali della fenomenologia sportiva, connesse anche alla sua spettacolarizzazione, il peculiare e ricorrente carattere sovranazionale degli eventi sportivi enfatizza la necessità di approccio sovranazionale ed esige l’elaborazione ed applicazione di princìpi tributari europei e globali. Allo stesso tempo, tuttavia, lo sport persegue interessi sociali (educativi, ricreativi, salutistici) meritevoli di tutela e promozione, anche tramite adeguati interventi fiscali, che, ancora una volta, devono confrontarsi con i principi comunitari. Si evidenzia, pertanto, l’esigenza d’indagare i diversi principi fondamentali dell’Unione Europea applicabili al settore della fiscalità sportiva, quali i principi di sussidiarietà e primazia (o supremazia), indispensabili per il coordinamento tra diritto eurounitario e sovranità tributarie nazionali; i principi di non discriminazione, neutralità e trasparenza dei sistemi fiscali, che mirano a garantire le libertà fondamentali e impedire distorsioni discriminatorie del mercato; il principio di neutralità fiscale, che richiede i trattamenti fiscali nello sport non siano ingiustificatamente differenti rispetto ad altre attività economiche e non creino ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali riconosciute, che acquisisce notevole rilievo nell’impedire di discriminare sportivi e operatori economici sulla base della nazionalità o altre caratteristiche personali (come la residenza fiscale, se usata in modo irragionevole). La trasparenza fiscale, inoltre, richiede norme chiare, accessibili e comprensibili, nonché la pubblicazione di informazioni fiscali rilevanti e procedure amministrative prevedibili. La giurisprudenza della CGUE, riconoscendo l'attività sportiva come attività economica, ha già applicato il principio di libera concorrenza nell’ottica del rispetto delle libertà di circolazione (di persone, servizi e capitali) e di stabilimento nel quadro dei principi guida per la fiscalità sportiva, richiedendo l’eliminazione di restrizioni ingiustificate di natura fiscale (es. caso Bosman). In sintesi, la fiscalità dello sport emerge come un settore particolarmente complesso e naturalmente influenzato dai principi fondamentali europei sia in materia di diritto sportivo che di diritto tributario.

I principi europei in materia di fiscalità dello sport - capitolo II del volume La Fiscalità dello Sport tra Realtà Economica e Valore Sociale

Ludovico Nicotina
2025-01-01

Abstract

L’applicazione dei principi del diritto tributario europeo alla fiscalità dello sport muove dal necessario riconoscimento della complessa realtà economica oltre che dalla rilevanza sociale connesse all’esercizio delle attività sportive. Se la pratica sportiva professionale e le ingenti risorse economiche che le ruotano attorno evidenziano, palesemente, le implicazioni economiche e, dunque, fiscali della fenomenologia sportiva, connesse anche alla sua spettacolarizzazione, il peculiare e ricorrente carattere sovranazionale degli eventi sportivi enfatizza la necessità di approccio sovranazionale ed esige l’elaborazione ed applicazione di princìpi tributari europei e globali. Allo stesso tempo, tuttavia, lo sport persegue interessi sociali (educativi, ricreativi, salutistici) meritevoli di tutela e promozione, anche tramite adeguati interventi fiscali, che, ancora una volta, devono confrontarsi con i principi comunitari. Si evidenzia, pertanto, l’esigenza d’indagare i diversi principi fondamentali dell’Unione Europea applicabili al settore della fiscalità sportiva, quali i principi di sussidiarietà e primazia (o supremazia), indispensabili per il coordinamento tra diritto eurounitario e sovranità tributarie nazionali; i principi di non discriminazione, neutralità e trasparenza dei sistemi fiscali, che mirano a garantire le libertà fondamentali e impedire distorsioni discriminatorie del mercato; il principio di neutralità fiscale, che richiede i trattamenti fiscali nello sport non siano ingiustificatamente differenti rispetto ad altre attività economiche e non creino ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali riconosciute, che acquisisce notevole rilievo nell’impedire di discriminare sportivi e operatori economici sulla base della nazionalità o altre caratteristiche personali (come la residenza fiscale, se usata in modo irragionevole). La trasparenza fiscale, inoltre, richiede norme chiare, accessibili e comprensibili, nonché la pubblicazione di informazioni fiscali rilevanti e procedure amministrative prevedibili. La giurisprudenza della CGUE, riconoscendo l'attività sportiva come attività economica, ha già applicato il principio di libera concorrenza nell’ottica del rispetto delle libertà di circolazione (di persone, servizi e capitali) e di stabilimento nel quadro dei principi guida per la fiscalità sportiva, richiedendo l’eliminazione di restrizioni ingiustificate di natura fiscale (es. caso Bosman). In sintesi, la fiscalità dello sport emerge come un settore particolarmente complesso e naturalmente influenzato dai principi fondamentali europei sia in materia di diritto sportivo che di diritto tributario.
2025
979-12-211-1088-3
979-12-211-6034-5
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