I temi del recesso e della esclusione nelle società di persone costituiscono temi assai noti. Il recesso, nella precedente codificazione, era stato disci- plinato in modo espresso per le società azionarie, nelle quali era destinato a fornire un mezzo per superare il contrasto fra il principio maggioritario e la tutela delle minoranze: superamento che veniva attuato riconoscendo che il principio maggioritario è legge di funzionamento della società azionaria, tale da assicurare alla sua attività uno svolgimento unitario, ma permettendo in pari tempo a coloro che non consentissero in alcune più importanti delibe- razioni di separarsi dai consoci. Il significato giuridico dell’esclusione si può esattamente determinare solo tenendo presente la sua disciplina positiva e considerando che, data la natura plurilaterale del rapporto, l’inadempimento di una sola obbligazione non ha necessariamente un effetto disgregatore dell’intero contratto. E però, appunto, anche nella società con due soci, la sopravvivenza dell’ente preva- le sulle conseguenze che si produrrebbero ove la fattispecie fosse regolata soltanto dalle norme sul contratto.
Osservazioni in tema di recesso ed esclusione da società di persone
DARIO LATELLA
Primo
2025-01-01
Abstract
I temi del recesso e della esclusione nelle società di persone costituiscono temi assai noti. Il recesso, nella precedente codificazione, era stato disci- plinato in modo espresso per le società azionarie, nelle quali era destinato a fornire un mezzo per superare il contrasto fra il principio maggioritario e la tutela delle minoranze: superamento che veniva attuato riconoscendo che il principio maggioritario è legge di funzionamento della società azionaria, tale da assicurare alla sua attività uno svolgimento unitario, ma permettendo in pari tempo a coloro che non consentissero in alcune più importanti delibe- razioni di separarsi dai consoci. Il significato giuridico dell’esclusione si può esattamente determinare solo tenendo presente la sua disciplina positiva e considerando che, data la natura plurilaterale del rapporto, l’inadempimento di una sola obbligazione non ha necessariamente un effetto disgregatore dell’intero contratto. E però, appunto, anche nella società con due soci, la sopravvivenza dell’ente preva- le sulle conseguenze che si produrrebbero ove la fattispecie fosse regolata soltanto dalle norme sul contratto.Pubblicazioni consigliate
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