Il contributo si propone di analizzare l’istituto del matrimonio putativo: espressione che si riferisce a un matrimonio dichiarato nullo che produce alcuni effetti (personali e patrimoniali) del matrimonio valido a tutela della buona fede di uno o entrambi i coniugi (o quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi) e dei figli (nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità, anche se entrambi i coniugi sono stati in mala fede al tempo della celebrazione, fatto solo salvo il caso in cui la nullità dipenda da bigamia o incesto). Se la buona fede, intesa come falsa conoscenza, errore (di fatto o di diritto) o ignoranza della causa che ha portato alla dichiarazione di invalidità del matrimonio è provata, il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia della sentenza di nullità. Deve sussistere al momento della celebrazione, essendo irrilevante il suo venir meno in un momento successivo, in quanto gli effetti del matrimonio valido si producono fino alla sentenza che pronuncia la nullità non avendo, quindi, alcuna rilevanza la successiva conoscenza della causa di invalidità del matrimonio da parte dei coniugi.

Matrimonio nullo e buona fede: profili personali e patrimoniali del matrimonio "putativo

Mariafrancesca Cocuccio
2025-01-01

Abstract

Il contributo si propone di analizzare l’istituto del matrimonio putativo: espressione che si riferisce a un matrimonio dichiarato nullo che produce alcuni effetti (personali e patrimoniali) del matrimonio valido a tutela della buona fede di uno o entrambi i coniugi (o quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi) e dei figli (nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità, anche se entrambi i coniugi sono stati in mala fede al tempo della celebrazione, fatto solo salvo il caso in cui la nullità dipenda da bigamia o incesto). Se la buona fede, intesa come falsa conoscenza, errore (di fatto o di diritto) o ignoranza della causa che ha portato alla dichiarazione di invalidità del matrimonio è provata, il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia della sentenza di nullità. Deve sussistere al momento della celebrazione, essendo irrilevante il suo venir meno in un momento successivo, in quanto gli effetti del matrimonio valido si producono fino alla sentenza che pronuncia la nullità non avendo, quindi, alcuna rilevanza la successiva conoscenza della causa di invalidità del matrimonio da parte dei coniugi.
2025
979-12-235-0552-6
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