Lo scritto si sofferma su alcuni profili di teoria della Costituzione e di giustizia costituzionale sollevati dalla questione di legittimità costituzionale proposta sul c.d. "lodo Alfano". Il primo è dato dal quesito se il mancato impiego della legge di revisione costituzionale da parte del Parlamento, per introdurre una presunta deroga alla Costituzione, sia autonomamente invocabile come vizio di forma delle leggi o se, sottintendendo un contrasto con il testo costituzionale, non si risolva sempre e comunque in un vizio sostanziale, la cui dimostrazione rimane dunque l'unico elemento decisivo ai fini della dichiarazione di incostituzionalità. Lo scritto sostiene la tesi (poi accolta dal giudice delle leggi nella decisione sulla questione) dell'autonomia, sulla base della premessa teorica dell'esistenza di una "materia costituzionale" (vero capo delle tempeste degli studi sulla Costituzione) la cui disciplina richiede l'uso della procedura legislativa aggravata di cui all'art. 138 Cost., a prescindere da eventuali contrasti tra la disciplina stessa ed altre norme costituzionali. Il secondo profilo attiene alla necessità di invocare un puntuale "tertium comparationis" nei giudizi di eguaglianza, anche quando quella impugnata sia una disciplina "eccezionale".
Due riflessioni sulla quaestio legitimitatis della l. n. 124/2008: forma e materia costituzionale e tertium comparationis (come "convitato di pietra"?) nei giudizi di eguaglianza
SORRENTI, Giuseppa
2009-01-01
Abstract
Lo scritto si sofferma su alcuni profili di teoria della Costituzione e di giustizia costituzionale sollevati dalla questione di legittimità costituzionale proposta sul c.d. "lodo Alfano". Il primo è dato dal quesito se il mancato impiego della legge di revisione costituzionale da parte del Parlamento, per introdurre una presunta deroga alla Costituzione, sia autonomamente invocabile come vizio di forma delle leggi o se, sottintendendo un contrasto con il testo costituzionale, non si risolva sempre e comunque in un vizio sostanziale, la cui dimostrazione rimane dunque l'unico elemento decisivo ai fini della dichiarazione di incostituzionalità. Lo scritto sostiene la tesi (poi accolta dal giudice delle leggi nella decisione sulla questione) dell'autonomia, sulla base della premessa teorica dell'esistenza di una "materia costituzionale" (vero capo delle tempeste degli studi sulla Costituzione) la cui disciplina richiede l'uso della procedura legislativa aggravata di cui all'art. 138 Cost., a prescindere da eventuali contrasti tra la disciplina stessa ed altre norme costituzionali. Il secondo profilo attiene alla necessità di invocare un puntuale "tertium comparationis" nei giudizi di eguaglianza, anche quando quella impugnata sia una disciplina "eccezionale".Pubblicazioni consigliate
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