Il saggio approfondisce la nozione di «sinistro marittimo» quale evento il cui accadimento è presupposto per l’avvio dei procedimenti amministrativi di inchiesta regolati dal codice della navigazione agli artt. 578 e seguenti. Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima (e quella consolare all’estero) è, infatti, tenuta a procedere a sommarie indagini volte ad individuare le cause e circostanze dell’evento e, ove emergano sospetti di colpevolezza, ad avviare un’inchiesta formale eseguita da speciali commissioni inquirenti istituite presso le Direzioni marittime. Pur essendo chiara, dunque, l’importanza di qualificare il «sinistro marittimo» al fine di delimitare l’ambito della funzione ispettiva conferita all’autorità marittima, il legislatore non ha ritenuto di precisare il concetto in via generale né di indicare positivamente le diverse tipologie di evento ad esso riconducibili. Preso atto che il bene oggetto di tutela nei procedimenti d’inchiesta marittima non è soltanto la sicurezza della navigazione, ma anche la protezione dell’ambiente marino, alla luce delle finalità delle indagini quali risultano dalle modifiche apportate all’art. 579 c. nav. dalla l. n. 28 del 2001, l’A. giunge alla conclusione che siano riconducibili alla nozione di sinistro, quale fattispecie che giustifica l’avvio dell’inchiesta, oltre agli eventi di danno e di pericolo che riguardano la nave, le persone ed i beni a bordo, anche tutti gli accadimenti in grado di determinare un innalzamento inatteso, al di là dei limiti di accettabilità, del prevedibile rischio associato all’esercizio nautico, per il quale gli strumenti di protezione in uso sono ritenuti inefficaci (o inesistenti).
Considerazioni sulla nozione di sinistro nelle inchieste marittime
INGRATOCI SCORCIAPINO, Cinzia
2010-01-01
Abstract
Il saggio approfondisce la nozione di «sinistro marittimo» quale evento il cui accadimento è presupposto per l’avvio dei procedimenti amministrativi di inchiesta regolati dal codice della navigazione agli artt. 578 e seguenti. Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima (e quella consolare all’estero) è, infatti, tenuta a procedere a sommarie indagini volte ad individuare le cause e circostanze dell’evento e, ove emergano sospetti di colpevolezza, ad avviare un’inchiesta formale eseguita da speciali commissioni inquirenti istituite presso le Direzioni marittime. Pur essendo chiara, dunque, l’importanza di qualificare il «sinistro marittimo» al fine di delimitare l’ambito della funzione ispettiva conferita all’autorità marittima, il legislatore non ha ritenuto di precisare il concetto in via generale né di indicare positivamente le diverse tipologie di evento ad esso riconducibili. Preso atto che il bene oggetto di tutela nei procedimenti d’inchiesta marittima non è soltanto la sicurezza della navigazione, ma anche la protezione dell’ambiente marino, alla luce delle finalità delle indagini quali risultano dalle modifiche apportate all’art. 579 c. nav. dalla l. n. 28 del 2001, l’A. giunge alla conclusione che siano riconducibili alla nozione di sinistro, quale fattispecie che giustifica l’avvio dell’inchiesta, oltre agli eventi di danno e di pericolo che riguardano la nave, le persone ed i beni a bordo, anche tutti gli accadimenti in grado di determinare un innalzamento inatteso, al di là dei limiti di accettabilità, del prevedibile rischio associato all’esercizio nautico, per il quale gli strumenti di protezione in uso sono ritenuti inefficaci (o inesistenti).Pubblicazioni consigliate
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