Le questioni di legittimità di leggi che siano espressione di valutazioni politico-discrezionali del legislatore dovrebbero essere ineluttabilmente rigettate con una decisione meramente processuale trattandosi di un «difetto di giurisdizione» della Corte costituzionale. Invero, la giurisprudenza costituzionale del decennio considerato (1995-2005)è molto più variegata, caratterizzandosi non solo per un utilizzo ipertrofico, spesso apodittico, indiscriminato della clausola della discrezionalità legislativa, quanto anche per una notevole fungibilità del tipo di dispositivo senza che questo consegua sempre a valutazioni differenti. In una Costituzione rigida e pluralistica un problema di conciliare il controllo di costituzionalità con la sfera della discrezionalità politica può in concreto porsi, per un verso, in riferimento alle materie e ai rapporti non regolati da norme costituzionali, la cui disciplina sia quindi rimessa alle valutazioni politico-discrezionali del legislatore e salvo, comunque, il divieto di differenziazioni (ed assimilazioni) normative arbitrarie, e, per altro verso, in sede di controllo di leggi che nel disciplinare una materia debbano attenersi a determinate modalità o perseguire specifici scopi prescritti da norme costituzionali. La determinazione di una opzione normativa quale espressione di valutazioni politico-discrezionali del legislatore comporta un certo margine di opinabilità stante la connaturata fluidità e complessità del parametro costituzionale, in particolare di quelle norme di principio dotate di una notevole vis espansiva per l’eccedenza di contenuto assiologico loro propria. In tal modo, la Corte attraverso un’interpretazione restrittiva o estensiva dei parametri può modulare variamente la sua sfera di competenza rispetto al Parlamento. Peraltro, la celeberrima clausola delle rime obbligate, quale presupposto per un intervento manipolativo sulla disciplina sottoposta a controllo, non rappresenta altro che una formula convenzionale, con una valenza sommamente retorica, per significare un’autolimitazione rispetto ai poteri discrezionali del Parlamento, a fronte delle innumerevoli volte in cui il giudice delle leggi, anziché trincerarsi dietro una decisione di inammissibilità, si è fatto carico dell’esigenza di «rendere giustizia costituzionale» a discapito di ogni rispetto rigoroso del riparto costituzionale delle funzioni. Quelle medesime esigenze di tutela dei diritti costituzionali in sede di applicazione della legge ai concreti rapporti giuridici, che pure possono giustificare una pronuncia additiva, rimangono eluse ogni qualvolta la Corte, unico giudice che accentra il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, si rifiuti di decidere una questione opponendo l’esigenza del rispetto della discrezionalità legislativa, talora prescindendo addirittura da ogni riferimento al parametro costituzionale. Nel valutare siffatta giurisprudenza non si può prescindere dalla circostanza che, in un sistema di giustizia di tipo incidentale, il giudice comune solleva una questione di legittimità proprio perché ritiene che la legge, nel prefigurare una certa composizione degli interessi confliggenti, violi un diritto costituzionalmente garantito, al fine dunque di poter rendere giustizia nel caso concreto sottopostogli. La Corte costituzionale, dunque, è impegnata in continui e sempre relativi bilanciamenti tra l’ esigenza di rendere giustizia costituzionale e l’esigenza di autolimitazione e di rispetto della discrezionalità politica, parimenti caratterizzate da un certo margine di discrezionalità, alla ricerca di «cangianti punti di equilibrio tra valore democratico e valore della supremazia (indisponibilità) della Costituzione. Per questo la Corte deve argomentare la ragione della scelta astensionista di modo che la motivazione della decisione possa assolvere alla sua essenziale duplice funzione di autocontrollo e di eterocontrollo.

Le decisioni di manifesta inammissibilità e infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore

BASILE, Rosa
2006-01-01

Abstract

Le questioni di legittimità di leggi che siano espressione di valutazioni politico-discrezionali del legislatore dovrebbero essere ineluttabilmente rigettate con una decisione meramente processuale trattandosi di un «difetto di giurisdizione» della Corte costituzionale. Invero, la giurisprudenza costituzionale del decennio considerato (1995-2005)è molto più variegata, caratterizzandosi non solo per un utilizzo ipertrofico, spesso apodittico, indiscriminato della clausola della discrezionalità legislativa, quanto anche per una notevole fungibilità del tipo di dispositivo senza che questo consegua sempre a valutazioni differenti. In una Costituzione rigida e pluralistica un problema di conciliare il controllo di costituzionalità con la sfera della discrezionalità politica può in concreto porsi, per un verso, in riferimento alle materie e ai rapporti non regolati da norme costituzionali, la cui disciplina sia quindi rimessa alle valutazioni politico-discrezionali del legislatore e salvo, comunque, il divieto di differenziazioni (ed assimilazioni) normative arbitrarie, e, per altro verso, in sede di controllo di leggi che nel disciplinare una materia debbano attenersi a determinate modalità o perseguire specifici scopi prescritti da norme costituzionali. La determinazione di una opzione normativa quale espressione di valutazioni politico-discrezionali del legislatore comporta un certo margine di opinabilità stante la connaturata fluidità e complessità del parametro costituzionale, in particolare di quelle norme di principio dotate di una notevole vis espansiva per l’eccedenza di contenuto assiologico loro propria. In tal modo, la Corte attraverso un’interpretazione restrittiva o estensiva dei parametri può modulare variamente la sua sfera di competenza rispetto al Parlamento. Peraltro, la celeberrima clausola delle rime obbligate, quale presupposto per un intervento manipolativo sulla disciplina sottoposta a controllo, non rappresenta altro che una formula convenzionale, con una valenza sommamente retorica, per significare un’autolimitazione rispetto ai poteri discrezionali del Parlamento, a fronte delle innumerevoli volte in cui il giudice delle leggi, anziché trincerarsi dietro una decisione di inammissibilità, si è fatto carico dell’esigenza di «rendere giustizia costituzionale» a discapito di ogni rispetto rigoroso del riparto costituzionale delle funzioni. Quelle medesime esigenze di tutela dei diritti costituzionali in sede di applicazione della legge ai concreti rapporti giuridici, che pure possono giustificare una pronuncia additiva, rimangono eluse ogni qualvolta la Corte, unico giudice che accentra il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, si rifiuti di decidere una questione opponendo l’esigenza del rispetto della discrezionalità legislativa, talora prescindendo addirittura da ogni riferimento al parametro costituzionale. Nel valutare siffatta giurisprudenza non si può prescindere dalla circostanza che, in un sistema di giustizia di tipo incidentale, il giudice comune solleva una questione di legittimità proprio perché ritiene che la legge, nel prefigurare una certa composizione degli interessi confliggenti, violi un diritto costituzionalmente garantito, al fine dunque di poter rendere giustizia nel caso concreto sottopostogli. La Corte costituzionale, dunque, è impegnata in continui e sempre relativi bilanciamenti tra l’ esigenza di rendere giustizia costituzionale e l’esigenza di autolimitazione e di rispetto della discrezionalità politica, parimenti caratterizzate da un certo margine di discrezionalità, alla ricerca di «cangianti punti di equilibrio tra valore democratico e valore della supremazia (indisponibilità) della Costituzione. Per questo la Corte deve argomentare la ragione della scelta astensionista di modo che la motivazione della decisione possa assolvere alla sua essenziale duplice funzione di autocontrollo e di eterocontrollo.
2006
9788849512540
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