È fuor di dubbio che tra le novità introdotte dal D.L.vo 187/00 particolare rilevanza innovativa assume il programma di Quality Assurance, il quale prevede che su tutte le diverse tipologie di apparecchiature radiologiche siano intrapresi degli adeguati programmi di garanzia della qualità, nel cui contesto risulta compreso il controllo di qualità, inteso come una serie di operazioni, quali programmazione, coordinamento ed attuazione, volte a mantenere o a migliorare la qualità delle prestazioni radiologiche (art. 2, comma 2, lettera d), e che comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate. Purtuttavia, il controllo di qualità, da solo, non sembra concorrere alla formulazione del giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature, atteso che la norma prevede tassativamente che detto giudizio venga formulato a seguito della conduzione delle prove di funzionamento, il cui fine è quello di monitorare le prestazioni delle apparecchiature radiologiche, dopo l’accettazione, con adeguata periodicità, ovvero ogniqualvolta siano stati effettuati interventi di assistenza tecnica di rilevante entità. La differenziazione tra prove di funzionamento e controlli di qualità, evidenziata nell’art. 8, comma 2, lettere a) e b), sembra essere resa ancora più palese allorché vengono prese in considerazione le diverse figure professionali che entrano in gioco. Difatti, l’avvio del programma di garanzia della qualità, che rientra tra i compiti del responsabile dell’impianto radiologico, presuppone che a questo scopo egli si avvalga dell’Esperto in Fisica Medica (EFM), ricorrendo in ogni caso, per la predisposizione del protocollo di esecuzione delle “prove necessarie ad esprimere il proprio giudizio di idoneità”, all'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualità, la cui conduzione, e solo quella, può comunque essere delegata al Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) (art. 7, comma 6). Risulta invece di esclusiva competenza dell’EFM quantomeno la supervisione, se non proprio la materiale esecuzione, delle “prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e delle prove di funzionamento, sia periodiche, che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione”, in base ai risultati delle quali il responsabile dell'impianto esprime il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature. Aggiungasi che, mentre vengono definite, nell’allegato V, i criteri di accettabilità delle apparecchiature radiologiche, che individuano le caratteristiche di funzionamento minime e che costituiscono dei livelli in corrispondenza dei quali è necessario intraprendere della azioni correttive, nulla viene detto in merito ai controlli di qualità, che potrebbero anche essere ricondotti a semplici prove tecniche da condursi sulle apparecchiature. Per entrambi i tipi di intervento risulta, ad ogni buon conto, necessario produrre una adeguata documentazione in merito alla tipologia di verifica condotta, nonché alle particolari procedure seguite, mentre i dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove effettuate devono essere conservati per almeno 5 anni, a cura del responsabile dell’impianto radiologico (art. 8, comma 9). In considerazione di quanto sopra e nell’ottica di una programmazione finalizzata all’ottimizzazione di tutte le procedure necessarie a valutare le prestazioni delle attrezzature radiologiche, gli Autori hanno ritenuto conducente realizzare degli schemi procedurali e predisporre delle schede di valutazione differenziati, tanto per l’esecuzione delle prove di funzionamento che per l’espletamento dei controlli di qualità, queste ultime di lettura quanto più possibile immediata, in modo da consentire un monitoraggio semplice ed in tempo reale delle performances delle apparecchiature radiologiche, senza interferire in maniera considerevole con la normale routine di un Servizio di Radiodiagnostica. Nel presente lavoro vengono illustrate dette schede di valutazione, con riferimento ad alcuni tipi di fantocci in commercio.

Prove di funzionamento e controlli di qualità in radiodiagnostica tradizionale: considerazioni e proposte operative

TESTAGROSSA, Barbara;TRIPEPI, Maria Giulia;VERMIGLIO, Giuseppe
2005-01-01

Abstract

È fuor di dubbio che tra le novità introdotte dal D.L.vo 187/00 particolare rilevanza innovativa assume il programma di Quality Assurance, il quale prevede che su tutte le diverse tipologie di apparecchiature radiologiche siano intrapresi degli adeguati programmi di garanzia della qualità, nel cui contesto risulta compreso il controllo di qualità, inteso come una serie di operazioni, quali programmazione, coordinamento ed attuazione, volte a mantenere o a migliorare la qualità delle prestazioni radiologiche (art. 2, comma 2, lettera d), e che comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate. Purtuttavia, il controllo di qualità, da solo, non sembra concorrere alla formulazione del giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature, atteso che la norma prevede tassativamente che detto giudizio venga formulato a seguito della conduzione delle prove di funzionamento, il cui fine è quello di monitorare le prestazioni delle apparecchiature radiologiche, dopo l’accettazione, con adeguata periodicità, ovvero ogniqualvolta siano stati effettuati interventi di assistenza tecnica di rilevante entità. La differenziazione tra prove di funzionamento e controlli di qualità, evidenziata nell’art. 8, comma 2, lettere a) e b), sembra essere resa ancora più palese allorché vengono prese in considerazione le diverse figure professionali che entrano in gioco. Difatti, l’avvio del programma di garanzia della qualità, che rientra tra i compiti del responsabile dell’impianto radiologico, presuppone che a questo scopo egli si avvalga dell’Esperto in Fisica Medica (EFM), ricorrendo in ogni caso, per la predisposizione del protocollo di esecuzione delle “prove necessarie ad esprimere il proprio giudizio di idoneità”, all'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualità, la cui conduzione, e solo quella, può comunque essere delegata al Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) (art. 7, comma 6). Risulta invece di esclusiva competenza dell’EFM quantomeno la supervisione, se non proprio la materiale esecuzione, delle “prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e delle prove di funzionamento, sia periodiche, che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione”, in base ai risultati delle quali il responsabile dell'impianto esprime il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature. Aggiungasi che, mentre vengono definite, nell’allegato V, i criteri di accettabilità delle apparecchiature radiologiche, che individuano le caratteristiche di funzionamento minime e che costituiscono dei livelli in corrispondenza dei quali è necessario intraprendere della azioni correttive, nulla viene detto in merito ai controlli di qualità, che potrebbero anche essere ricondotti a semplici prove tecniche da condursi sulle apparecchiature. Per entrambi i tipi di intervento risulta, ad ogni buon conto, necessario produrre una adeguata documentazione in merito alla tipologia di verifica condotta, nonché alle particolari procedure seguite, mentre i dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove effettuate devono essere conservati per almeno 5 anni, a cura del responsabile dell’impianto radiologico (art. 8, comma 9). In considerazione di quanto sopra e nell’ottica di una programmazione finalizzata all’ottimizzazione di tutte le procedure necessarie a valutare le prestazioni delle attrezzature radiologiche, gli Autori hanno ritenuto conducente realizzare degli schemi procedurali e predisporre delle schede di valutazione differenziati, tanto per l’esecuzione delle prove di funzionamento che per l’espletamento dei controlli di qualità, queste ultime di lettura quanto più possibile immediata, in modo da consentire un monitoraggio semplice ed in tempo reale delle performances delle apparecchiature radiologiche, senza interferire in maniera considerevole con la normale routine di un Servizio di Radiodiagnostica. Nel presente lavoro vengono illustrate dette schede di valutazione, con riferimento ad alcuni tipi di fantocci in commercio.
2005
8888648038
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