Il contratto agrario si risolve ai sensi dell’art. 5 L. 203/1982 che elenca in maniera esemplificativa le ipotesi di grave inadempimento imputabile all’affittuario, senza –però- indicare i criteri di valutazione per stabilire se sussista o meno il requisito della gravità. Per costante orientamento dottrinale, l’importanza dell’inadempimento nei rapporti agrari deve essere considerata facendo riferimento a criteri generali ed obiettivi legati alla funzione economico-sociale svolta dal contratto e non più, come nella risoluzione codicistica, agli interessi specifici del concedente. Il che si armonizza perfettamente con la ratio della disciplina dettata dalla legge speciale volta a privilegiare gli interessi superiori dell’agricoltura piuttosto che quelli strettamente privati emergenti sul piano del regolamento contrattuale. Fuori dai casi specifici espressamente indicati dall’art. 5 L. 203/1982, la valutazione della gravità del comportamento dell’affittuario può essere effettuata sulla base di criteri di tecnica agraria e quantitativi. Non costituisce circostanza atta ad integrare un grave inadempimento il fatto che l’affittuario abbia impugnato il patto di risoluzione concluso con il proprietario, in quanto l’art. 23, comma 2°, della L. 11/71 e l’art. 2113 c.c. prevedono espressamente il diritto dell’affittuario di impugnare le rinuncie e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dalle norme sui contratti agrari, nonostante l’affidamento del concedente sulla serietà degli impegni assunti dall’affittuario con l’accordo di risoluzione. L’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione è questione riservata al giudice del merito, trattandosi di un accertamento in fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.

La gravità dell'inadempimento contrattuale è valutazione riservata al giudice di merito: questioni di diritto sostanziale e processuale.

TOMMASINI, Alessandra
2005-01-01

Abstract

Il contratto agrario si risolve ai sensi dell’art. 5 L. 203/1982 che elenca in maniera esemplificativa le ipotesi di grave inadempimento imputabile all’affittuario, senza –però- indicare i criteri di valutazione per stabilire se sussista o meno il requisito della gravità. Per costante orientamento dottrinale, l’importanza dell’inadempimento nei rapporti agrari deve essere considerata facendo riferimento a criteri generali ed obiettivi legati alla funzione economico-sociale svolta dal contratto e non più, come nella risoluzione codicistica, agli interessi specifici del concedente. Il che si armonizza perfettamente con la ratio della disciplina dettata dalla legge speciale volta a privilegiare gli interessi superiori dell’agricoltura piuttosto che quelli strettamente privati emergenti sul piano del regolamento contrattuale. Fuori dai casi specifici espressamente indicati dall’art. 5 L. 203/1982, la valutazione della gravità del comportamento dell’affittuario può essere effettuata sulla base di criteri di tecnica agraria e quantitativi. Non costituisce circostanza atta ad integrare un grave inadempimento il fatto che l’affittuario abbia impugnato il patto di risoluzione concluso con il proprietario, in quanto l’art. 23, comma 2°, della L. 11/71 e l’art. 2113 c.c. prevedono espressamente il diritto dell’affittuario di impugnare le rinuncie e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dalle norme sui contratti agrari, nonostante l’affidamento del concedente sulla serietà degli impegni assunti dall’affittuario con l’accordo di risoluzione. L’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione è questione riservata al giudice del merito, trattandosi di un accertamento in fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.
2005
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