L’A., dopo avere esaminato gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina in ordine alla questione della esatta determinazione dei beneficiari ex art. 22 St. lav., evidenzia che l’esigenza di tutela dell’affidamento dell’imprenditore, da una parte, e la prassi delle relazioni industriali, imperniata su criteri prettamente sostanziali, dall’altra, inducono ad assumere la effettività del ruolo ricoperto dal lavoratore all’interno della struttura sindacale come criterio di delimitazione della sfera di applicazione soggettiva della disposizione in tema di trasferimento.
Sull'individuazione dei lavoratori beneficiari della tutela ex art. 22 St. lav
FERLUGA, Loredana
2004-01-01
Abstract
L’A., dopo avere esaminato gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina in ordine alla questione della esatta determinazione dei beneficiari ex art. 22 St. lav., evidenzia che l’esigenza di tutela dell’affidamento dell’imprenditore, da una parte, e la prassi delle relazioni industriali, imperniata su criteri prettamente sostanziali, dall’altra, inducono ad assumere la effettività del ruolo ricoperto dal lavoratore all’interno della struttura sindacale come criterio di delimitazione della sfera di applicazione soggettiva della disposizione in tema di trasferimento.File in questo prodotto:
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