La conoscenza delle origini biologiche è elemento indispensabile al processo di formazione della identità dell’individuo: è questa la chiave di lettura più appropriata della previsione dell’art. 28 l.n.184/1983 (come novellata dall’art. 24 l.n.149/2001) che enuncia il diritto del minore adottato di essere informato dagli adottanti della sua condizione di figlio adottivo e il diritto dell’adottato, maggiore di età, di accedere alle informazioni sulla genitorialità biologica. Il quadro assiologico appare fortemente variegato all’interno delle relazioni familiari di tipo adottivo o nei rapporti con terzi: nell’ambito delle prime al soggetto minore è riconosciuto uno specifico interesse ad essere informato dai genitori adottivi del proprio status di figlio adottivo; agli adottanti, rappresentanti del minore, con autorizzazione del Trib.min. è consentito accedere alle informazioni sulla identità dei genitori naturali, ove esistano “gravi e comprovati motivi” che escludono la operatività delle cautele predisposte nell’art.28 co.2 e 3; al responsabile di un presidio sanitario o di una struttura ospedaliera è consentito accedere a tali dati, senza alcuna autorizzazione, quando lo impongano esigenze di necessità ed urgenza dettate da un grave pericolo alla salute del minore; al soggetto adottato, maggiore di età, è riconosciuto, previa autorizzazione del Trib. min., il diritto di accedere alle informazioni sulla identità dei genitori biologici, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica; al soggetto adottato ultraventicinquenne è riconosciuto il diritto, senza limiti ma previa autorizzazione del Trib.min., di ricerca della genitorialità biologica. Ma tale diritto deve misurarsi all’interno del c.d. triangolo adottivo i cui membri sono, insieme con il soggetto adottato, i genitori adottivi e i genitori naturali: nei confronti dei primi la ricerca della genitorialità biologica rappresenta l’esito di un processo cognitivo che muove dalla consapevolezza del proprio status di figlio legittimo per adozione, assunta quando i genitori adottivi hanno ritenuto opportuno rivelarlo, ma che non altera il ruolo genitoriale pieno degli adottanti, la cui sfera di riserbo appare tutelata attraverso le preclusioni indicate nell’art.28 co. 2 e 3; nei confronti dei genitori naturali, il diritto di accesso alle informazioni ad essi relative si pone in conflitto con il loro diritto alla riservatezza che sul piano formale viene salvaguardato, ex art. 28 co.7, con la esclusione dell’accesso alle informazioni se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. Antiteticamente nei confronti dei terzi permane, ex art. 28 co. 2 e 3, la tutela del segreto sulle vicende e del soggetto adottato e dei genitori naturali, con la fissazione dei contenuti delle attestazioni di stato civile riferite all’adottato e la previsione del divieto di ogni comunicazione di dati relativi al rapporto di adozione; l’art. 73 blinda il sistema punendo chi, essendone a conoscenza in ragione del suo ufficio, fornisce notizie atte a rintracciare il minore adottato o a rivelare il suo stato. Il cerchio intorno alla famiglia adottiva in tal modo si chiude: la cesura dei rapporti con la famiglia naturale, ex art.27 co. 3, fornisce al soggetto adottato una nuova “nascita” giuridica, come la eliminazione dei nomi dei genitori naturali dal certificato di nascita determina la loro “morte” giuridica. In questo quadro si tende a verificare, alla luce dell’affermazione del diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, se queste nuove tessere riescano a comporsi nel complesso mosaico raffigurante la famiglia adottiva, riconosciuta formalmente ad immagine della famiglia legittima, o se al contrario la loro introduzione nel sistema imponga di abbandonare l’attuale modello di adozione “forte” con significato di seconda nascita per privilegiare una relazione adottiva che rispetti e curi la continuità della storia e delle identità precedenti.

Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini

PETRONE, Marina
2004-01-01

Abstract

La conoscenza delle origini biologiche è elemento indispensabile al processo di formazione della identità dell’individuo: è questa la chiave di lettura più appropriata della previsione dell’art. 28 l.n.184/1983 (come novellata dall’art. 24 l.n.149/2001) che enuncia il diritto del minore adottato di essere informato dagli adottanti della sua condizione di figlio adottivo e il diritto dell’adottato, maggiore di età, di accedere alle informazioni sulla genitorialità biologica. Il quadro assiologico appare fortemente variegato all’interno delle relazioni familiari di tipo adottivo o nei rapporti con terzi: nell’ambito delle prime al soggetto minore è riconosciuto uno specifico interesse ad essere informato dai genitori adottivi del proprio status di figlio adottivo; agli adottanti, rappresentanti del minore, con autorizzazione del Trib.min. è consentito accedere alle informazioni sulla identità dei genitori naturali, ove esistano “gravi e comprovati motivi” che escludono la operatività delle cautele predisposte nell’art.28 co.2 e 3; al responsabile di un presidio sanitario o di una struttura ospedaliera è consentito accedere a tali dati, senza alcuna autorizzazione, quando lo impongano esigenze di necessità ed urgenza dettate da un grave pericolo alla salute del minore; al soggetto adottato, maggiore di età, è riconosciuto, previa autorizzazione del Trib. min., il diritto di accedere alle informazioni sulla identità dei genitori biologici, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica; al soggetto adottato ultraventicinquenne è riconosciuto il diritto, senza limiti ma previa autorizzazione del Trib.min., di ricerca della genitorialità biologica. Ma tale diritto deve misurarsi all’interno del c.d. triangolo adottivo i cui membri sono, insieme con il soggetto adottato, i genitori adottivi e i genitori naturali: nei confronti dei primi la ricerca della genitorialità biologica rappresenta l’esito di un processo cognitivo che muove dalla consapevolezza del proprio status di figlio legittimo per adozione, assunta quando i genitori adottivi hanno ritenuto opportuno rivelarlo, ma che non altera il ruolo genitoriale pieno degli adottanti, la cui sfera di riserbo appare tutelata attraverso le preclusioni indicate nell’art.28 co. 2 e 3; nei confronti dei genitori naturali, il diritto di accesso alle informazioni ad essi relative si pone in conflitto con il loro diritto alla riservatezza che sul piano formale viene salvaguardato, ex art. 28 co.7, con la esclusione dell’accesso alle informazioni se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. Antiteticamente nei confronti dei terzi permane, ex art. 28 co. 2 e 3, la tutela del segreto sulle vicende e del soggetto adottato e dei genitori naturali, con la fissazione dei contenuti delle attestazioni di stato civile riferite all’adottato e la previsione del divieto di ogni comunicazione di dati relativi al rapporto di adozione; l’art. 73 blinda il sistema punendo chi, essendone a conoscenza in ragione del suo ufficio, fornisce notizie atte a rintracciare il minore adottato o a rivelare il suo stato. Il cerchio intorno alla famiglia adottiva in tal modo si chiude: la cesura dei rapporti con la famiglia naturale, ex art.27 co. 3, fornisce al soggetto adottato una nuova “nascita” giuridica, come la eliminazione dei nomi dei genitori naturali dal certificato di nascita determina la loro “morte” giuridica. In questo quadro si tende a verificare, alla luce dell’affermazione del diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, se queste nuove tessere riescano a comporsi nel complesso mosaico raffigurante la famiglia adottiva, riconosciuta formalmente ad immagine della famiglia legittima, o se al contrario la loro introduzione nel sistema imponga di abbandonare l’attuale modello di adozione “forte” con significato di seconda nascita per privilegiare una relazione adottiva che rispetti e curi la continuità della storia e delle identità precedenti.
2004
Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina
9788814113369
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1598229
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