La natura giuridica della donazione mista (e, più precisamente, se la stessa sia sussumibile in un unico schema negoziale, o, se, viceversa, si caratterizzi per una molteplicità di negozi; se sia inquadrabile nei contratti a titolo oneroso o in quelli a titolo gratuito) e la disciplina positiva applicabile non costituisce indagine di facile ed univoca soluzione, in quanto tutt’altro che concordi sono stati -e sono a tutt’oggi- gli orientamenti sostenuti. Nonostante l’elaborazione di diverse teorie, l’orientamento predominante è quello che ha sostenuto la c.d. tesi dell’assorbimento, in base alla quale all’interno del contratto dovrebbero applicarsi le norme proprie del tipo legale di cui presentano gli elementi prevalenti. Nella donazione indiretta, come pure nei negozi misti con prevalenza dell’aspetto della gratuità, devono ritenersi non operanti il diritto di prelazione ed il riscatto perché, se questi fossero ammessi, realizzerebbero una sorta di espropriazione in gran parte senza corrispettivo (il che è estraneo alla logica dell’istituto), oltre che verrebbe ad essere lesa la volontà del proprietario di donare il fondo ad un determinato beneficiario. Nell’intento di perseguire interessi privatistici ritenuti meritevoli di tutela, il legislatore ha dettato in materia norme aventi carattere imperativo ed inderogabile che incidono sulla libertà di contrarre, concretantesi nel privilegiare, all’atto di effettuare un trasferimento a titolo oneroso del bene terra, quei soggetti che si trovino in una particolare relazione con la res ed abbiano specifiche qualità subiettive. Le norme sulla prelazione ed il riscatto sono disposizioni eccezionali che non possono essere estese, neppure per via analogica, ai sensi dell’art. 14, disp. prel. al c.c., fuori dei casi specificamente previsti dalla legge.

La natura giuridica del negotium mixtum cum donatione è causa ostativa all'esercizio della prelazione e del correlato diritto di riscatto

TOMMASINI, Alessandra
2004-01-01

Abstract

La natura giuridica della donazione mista (e, più precisamente, se la stessa sia sussumibile in un unico schema negoziale, o, se, viceversa, si caratterizzi per una molteplicità di negozi; se sia inquadrabile nei contratti a titolo oneroso o in quelli a titolo gratuito) e la disciplina positiva applicabile non costituisce indagine di facile ed univoca soluzione, in quanto tutt’altro che concordi sono stati -e sono a tutt’oggi- gli orientamenti sostenuti. Nonostante l’elaborazione di diverse teorie, l’orientamento predominante è quello che ha sostenuto la c.d. tesi dell’assorbimento, in base alla quale all’interno del contratto dovrebbero applicarsi le norme proprie del tipo legale di cui presentano gli elementi prevalenti. Nella donazione indiretta, come pure nei negozi misti con prevalenza dell’aspetto della gratuità, devono ritenersi non operanti il diritto di prelazione ed il riscatto perché, se questi fossero ammessi, realizzerebbero una sorta di espropriazione in gran parte senza corrispettivo (il che è estraneo alla logica dell’istituto), oltre che verrebbe ad essere lesa la volontà del proprietario di donare il fondo ad un determinato beneficiario. Nell’intento di perseguire interessi privatistici ritenuti meritevoli di tutela, il legislatore ha dettato in materia norme aventi carattere imperativo ed inderogabile che incidono sulla libertà di contrarre, concretantesi nel privilegiare, all’atto di effettuare un trasferimento a titolo oneroso del bene terra, quei soggetti che si trovino in una particolare relazione con la res ed abbiano specifiche qualità subiettive. Le norme sulla prelazione ed il riscatto sono disposizioni eccezionali che non possono essere estese, neppure per via analogica, ai sensi dell’art. 14, disp. prel. al c.c., fuori dei casi specificamente previsti dalla legge.
2004
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