La cura del minore è da tempo al centro di un vivo dibattito cui fa da sfondo un quadro legislativo di non facile lettura, costituito da fonti normative di diversi livelli e provenienza. Lo “statuto del minore” può essere ricostruito con riferimento alle norme costituzionali: art. 2 (tutela dei diritti fondamentali); art. 3, comma 2 (impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della personalità); art. 30 (diritto del minore all’educazione, corrispondente al dovere dei genitori); art. 31 (intervento di sostegno alla famiglia nei compiti educativi); al codice (libro I) e alle leggi speciali (in primo luogo L. 184/83 sull’adozione), che tendono a delineare una figura di diritto soggettivo del minore che alla pretesa a comportamenti attivi o a una visione difensiva si propone in una diversa veste in termini di partecipazione, informazione e controllo. La dottrina più attenta ha da tempo sottolineato questo cambiamento di prospettiva nei confronti del minore, da considerarsi “persona”, titolare degli stessi diritti di qualsiasi adulto, per il quale anche i tradizionali istituti di tutela esigono una rilettura. Si pensi alla potestà, il cui contenuto in termini di potere-dovere sfuma e si arricchisce di inedite valenze verso il più moderno concetto di assistenza genitoriale, che valorizza il ruolo di guida nelle scelte esistenziali e custodia della integrità psico-fisica in vista di uno sviluppo equilibrato della personalità. Dalla lettura delle fonti, interne e internazionali, emerge una chiara prevalenza del favor nei confronti della famiglia biologica. La crescita nella famiglia naturale, “luogo della realizzazione degli interessi individuali” è secondo le fonti normative vigenti il valore primario cui riferire l’interesse del minore che solo in casi estremi, di danno reale ad un sano sviluppo, può essere sacrificato. Si esamina il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di adozione, estrema ratio rispetto alla primaria esigenza di far crescere il bambino nella famiglia di origine, sacrificabile solo in caso di pregiudizio grave, non superabile attraverso l’insieme di tutti i possibili sostegni concreti. La sentenza commentata s’inserisce in tale solco, precisando che alla valutazione della inidoneità del genitore (o dei prossimi congiunti) deve aggiungersi la dimostrazione che tale inidoneità sia fonte di danni gravi e irreversibili al minore, sulla scorta di dati reperibili dall’esame della realtà concreta (e non da valutazioni prognostiche). La Cassazione, concordando sulla correttezza dell’indagine relativa alla personalità paterna e alla sua riabilitazione, ha tutelato insieme al diritto del minore il diritto del padre alla genitorialità biologica, con ciò realizzando una protezione della famiglia nel suo complesso, quale società naturale e luogo privilegiato degli affetti.

LA PREVALENZA DELLA GENITORIALITÀ BIOLOGICA E IL RUOLO DI SUPPLENZA DEGLI ISTITUTI DELL'AFFIDAMENTO E DELL'ADOZIONE

LA TORRE, Maria Enza
2006-01-01

Abstract

La cura del minore è da tempo al centro di un vivo dibattito cui fa da sfondo un quadro legislativo di non facile lettura, costituito da fonti normative di diversi livelli e provenienza. Lo “statuto del minore” può essere ricostruito con riferimento alle norme costituzionali: art. 2 (tutela dei diritti fondamentali); art. 3, comma 2 (impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della personalità); art. 30 (diritto del minore all’educazione, corrispondente al dovere dei genitori); art. 31 (intervento di sostegno alla famiglia nei compiti educativi); al codice (libro I) e alle leggi speciali (in primo luogo L. 184/83 sull’adozione), che tendono a delineare una figura di diritto soggettivo del minore che alla pretesa a comportamenti attivi o a una visione difensiva si propone in una diversa veste in termini di partecipazione, informazione e controllo. La dottrina più attenta ha da tempo sottolineato questo cambiamento di prospettiva nei confronti del minore, da considerarsi “persona”, titolare degli stessi diritti di qualsiasi adulto, per il quale anche i tradizionali istituti di tutela esigono una rilettura. Si pensi alla potestà, il cui contenuto in termini di potere-dovere sfuma e si arricchisce di inedite valenze verso il più moderno concetto di assistenza genitoriale, che valorizza il ruolo di guida nelle scelte esistenziali e custodia della integrità psico-fisica in vista di uno sviluppo equilibrato della personalità. Dalla lettura delle fonti, interne e internazionali, emerge una chiara prevalenza del favor nei confronti della famiglia biologica. La crescita nella famiglia naturale, “luogo della realizzazione degli interessi individuali” è secondo le fonti normative vigenti il valore primario cui riferire l’interesse del minore che solo in casi estremi, di danno reale ad un sano sviluppo, può essere sacrificato. Si esamina il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di adozione, estrema ratio rispetto alla primaria esigenza di far crescere il bambino nella famiglia di origine, sacrificabile solo in caso di pregiudizio grave, non superabile attraverso l’insieme di tutti i possibili sostegni concreti. La sentenza commentata s’inserisce in tale solco, precisando che alla valutazione della inidoneità del genitore (o dei prossimi congiunti) deve aggiungersi la dimostrazione che tale inidoneità sia fonte di danni gravi e irreversibili al minore, sulla scorta di dati reperibili dall’esame della realtà concreta (e non da valutazioni prognostiche). La Cassazione, concordando sulla correttezza dell’indagine relativa alla personalità paterna e alla sua riabilitazione, ha tutelato insieme al diritto del minore il diritto del padre alla genitorialità biologica, con ciò realizzando una protezione della famiglia nel suo complesso, quale società naturale e luogo privilegiato degli affetti.
2006
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1669952
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact