Le problematiche connesse all'assegnazione della casa familiare a seguito della rottura della convivenza coniugale rappresentano uno degli argomenti più interessanti e dibattuti della regolamentazione delle conseguenze della crisi del matrimonio. L'intervento è opportuno sul piano della definizione di alcuni principi giuridici: la casa familiare abbandonata e non più disponibile non può essere "assegnata" al coniuge affidatario; l'assegno di mantenimento può legittimamente essere incrementato per consentire al coniuge affidatario il pagamento del canone dell'alloggio familiare reperito sul mercato. In particolare qualora la moglie si trovi in una situazione di bisogno scaturente dall'impossibilità di godere dell'immobile, può pretendere dal marito un quantum integrativo dell'assegno di mantenimento tale da assicurarle "il livello di vita matrimoniale". L'entità di tale somministrazione, che deve essere determinata "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (articolo 156, comma 2°, c.c.), può essere aumentata o diminuita in corrispondenza del variare dei presupposti del diritto, e cioè dell'aumento dello stato di bisogno del beneficiario o del peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato.
IL PROBLEMA DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON DISPONIBILE E DELLA NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO.
TOMMASINI, Maria
2003-01-01
Abstract
Le problematiche connesse all'assegnazione della casa familiare a seguito della rottura della convivenza coniugale rappresentano uno degli argomenti più interessanti e dibattuti della regolamentazione delle conseguenze della crisi del matrimonio. L'intervento è opportuno sul piano della definizione di alcuni principi giuridici: la casa familiare abbandonata e non più disponibile non può essere "assegnata" al coniuge affidatario; l'assegno di mantenimento può legittimamente essere incrementato per consentire al coniuge affidatario il pagamento del canone dell'alloggio familiare reperito sul mercato. In particolare qualora la moglie si trovi in una situazione di bisogno scaturente dall'impossibilità di godere dell'immobile, può pretendere dal marito un quantum integrativo dell'assegno di mantenimento tale da assicurarle "il livello di vita matrimoniale". L'entità di tale somministrazione, che deve essere determinata "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (articolo 156, comma 2°, c.c.), può essere aumentata o diminuita in corrispondenza del variare dei presupposti del diritto, e cioè dell'aumento dello stato di bisogno del beneficiario o del peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.