L’art. 8 della L. 590/1965 prescrive i requisiti soggettivi ed oggettivi (qualifica di coltivatore diretto, coltivazione biennale del terreno, possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio della prelazione), in mancanza anche di uno solo dei quali non si è legittimati, in caso di pretermissione, ad azionare il riscatto. Gli istituti della prelazione e del riscatto che ruotano intorno alla compravendita di fondi rustici sono nei rapporti agrari all’origine di una frequente litigiosità, in parte accresciuta dall’esistenza di un testo legislativo oggetto di molteplici letture interpretative da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza. Una questione ancora dibattuta è se la prelazione possa essere riconosciuta o meno all’affittuario anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia subaffittato; e ciò, in considerazione del fatto che, per potere esercitare legittimamente il diritto in questione, bisogna condurre il fondo direttamente. Come è facile intuire, la posizione dell’affittuario, non seguita dall’esplicazione dell’attività di coltivazione, è puramente formale e non è sufficiente ed idonea a riconoscergli la prelazione; viceversa, legittimato a fare valere il diritto in questione sarà il subaffittuario coltivatore diretto, subentrato nel contratto originario e, dunque, nella gestione dell’azienda. E’, invece, certamente escluso dal diritto di essere preferito colui il quale coltivi il terreno senza un valido rapporto contrattuale, in quanto mai stipulato o perché già venuto a scadenza, o, ancora, risolto per inadempimento oppure per mera tolleranza da parte del proprietario. La prova del possesso delle condizioni soggettive ed oggettive, vertendo su circostanze di fatto, può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche tramite prova testimoniale o per presunzioni; l’incertezza sul punto non può che risolversi in danno del riscattante.

Condizioni dell'azione di riscatto e onere della prova. L'accertamento giudiziale e la rilevabilità d'ufficio

TOMMASINI, Alessandra
2007-01-01

Abstract

L’art. 8 della L. 590/1965 prescrive i requisiti soggettivi ed oggettivi (qualifica di coltivatore diretto, coltivazione biennale del terreno, possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio della prelazione), in mancanza anche di uno solo dei quali non si è legittimati, in caso di pretermissione, ad azionare il riscatto. Gli istituti della prelazione e del riscatto che ruotano intorno alla compravendita di fondi rustici sono nei rapporti agrari all’origine di una frequente litigiosità, in parte accresciuta dall’esistenza di un testo legislativo oggetto di molteplici letture interpretative da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza. Una questione ancora dibattuta è se la prelazione possa essere riconosciuta o meno all’affittuario anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia subaffittato; e ciò, in considerazione del fatto che, per potere esercitare legittimamente il diritto in questione, bisogna condurre il fondo direttamente. Come è facile intuire, la posizione dell’affittuario, non seguita dall’esplicazione dell’attività di coltivazione, è puramente formale e non è sufficiente ed idonea a riconoscergli la prelazione; viceversa, legittimato a fare valere il diritto in questione sarà il subaffittuario coltivatore diretto, subentrato nel contratto originario e, dunque, nella gestione dell’azienda. E’, invece, certamente escluso dal diritto di essere preferito colui il quale coltivi il terreno senza un valido rapporto contrattuale, in quanto mai stipulato o perché già venuto a scadenza, o, ancora, risolto per inadempimento oppure per mera tolleranza da parte del proprietario. La prova del possesso delle condizioni soggettive ed oggettive, vertendo su circostanze di fatto, può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche tramite prova testimoniale o per presunzioni; l’incertezza sul punto non può che risolversi in danno del riscattante.
2007
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