Un contratto può essere qualificato agrario avuto riguardo alla causa, ovvero allorquando esso è destinato alla costituzione e all'esercizio di un'impresa agricola. Con la stipula di un contratto agrario non solo le parti perseguono i loro rispettivi interessi individuali, ma, svolgendo attività secondo modalità, tempi, ragioni tecniche ed economiche attinenti all'impresa agricola, realizzano, altresì, quegli scopi sociali (incremento della produzione, razionale sfruttamento del suolo), meritevoli di tutela, che il legislatore si è prefissato di raggiungere. Il contratto di comodato, sotto il profilo della causa, è del tutto inassimilabile all'affitto che è preordinato alla stabile costituzione ed organizzazione di un'attività produttiva agricola su fondo altrui. Il comodatario, come semplice utilizzatore del fondo, non ha interesse ad attuare forme di intervento tali da aumentare la capacità produttiva dello stesso; invece, l'affittuario, dietro il pagamento di un corrispettivo, mira a conseguire elevati ricavi e standards produttivi adeguati. Parimenti, non è riconducibile all'affitto il contratto di comodato in cui è previsto un modus a carico del comodatario, purchè questo abbia ad oggetto una prestazione modesta in relazione al godimento dell'immobile, che non incida sul carattere di essenziale gratuità del comodato stesso.

La concessione in comodato di un fondo rustico non è un contratto agrario e come tale non è riconducibile all'affitto

TOMMASINI, Alessandra
2006-01-01

Abstract

Un contratto può essere qualificato agrario avuto riguardo alla causa, ovvero allorquando esso è destinato alla costituzione e all'esercizio di un'impresa agricola. Con la stipula di un contratto agrario non solo le parti perseguono i loro rispettivi interessi individuali, ma, svolgendo attività secondo modalità, tempi, ragioni tecniche ed economiche attinenti all'impresa agricola, realizzano, altresì, quegli scopi sociali (incremento della produzione, razionale sfruttamento del suolo), meritevoli di tutela, che il legislatore si è prefissato di raggiungere. Il contratto di comodato, sotto il profilo della causa, è del tutto inassimilabile all'affitto che è preordinato alla stabile costituzione ed organizzazione di un'attività produttiva agricola su fondo altrui. Il comodatario, come semplice utilizzatore del fondo, non ha interesse ad attuare forme di intervento tali da aumentare la capacità produttiva dello stesso; invece, l'affittuario, dietro il pagamento di un corrispettivo, mira a conseguire elevati ricavi e standards produttivi adeguati. Parimenti, non è riconducibile all'affitto il contratto di comodato in cui è previsto un modus a carico del comodatario, purchè questo abbia ad oggetto una prestazione modesta in relazione al godimento dell'immobile, che non incida sul carattere di essenziale gratuità del comodato stesso.
2006
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