La legge n. 203/1982, all’art. 5, prevede che il concedente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto, debba offrire al concessionario la possibilità di sanare le inadempienze di cui si è reso responsabile, permettendogli di proseguire nella conduzione dei terreni. Più precisamente, lo stesso è tenuto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, illustrando le proprie motivate richieste, a contestare l’inadempimento all’altra parte che avrà a disposizione un termine di tre mesi per sanarlo. La contestazione, per costante orientamento giurisprudenziale, deve riguardare tutti gli addebiti, sanabili e non; e ciò, per non correre il rischio che il giudice ritenga poi sanabile un comportamento che la parte non aveva ritenuto tale, con il risultato di rendere improponibile la domanda di risoluzione del contratto. Sempre la legge 203/1982 stabilisce, all’art. 46, che il concedente -prima di instaurare il giudizio dinanzi alle Sezioni specializzate agrarie- debba convocare il concessionario per esperire il tentativo di conciliazione davanti all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. Sulla possibilità o meno di svolgere con un unico atto sia la funzione contestativa che la procedura conciliativa sono sorti contrasti interpretativi in giurisprudenza, risolti dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno concluso nel senso che le due fasi non possono essere cumulate o confuse, ma devono cronologicamente susseguirsi una di seguito all’altra. Soluzione questa che si armonizza perfettamente con il disegno del legislatore che ha scandito la successione cronologica di tali fasi da attuare con due comunicazioni anche temporalmente distinte.

Ancora sull'onere di contestazione per la proponibilità dell'azione di risoluzione ex art. 5, legge n. 203 del 1982.

TOMMASINI, Alessandra
1998-01-01

Abstract

La legge n. 203/1982, all’art. 5, prevede che il concedente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto, debba offrire al concessionario la possibilità di sanare le inadempienze di cui si è reso responsabile, permettendogli di proseguire nella conduzione dei terreni. Più precisamente, lo stesso è tenuto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, illustrando le proprie motivate richieste, a contestare l’inadempimento all’altra parte che avrà a disposizione un termine di tre mesi per sanarlo. La contestazione, per costante orientamento giurisprudenziale, deve riguardare tutti gli addebiti, sanabili e non; e ciò, per non correre il rischio che il giudice ritenga poi sanabile un comportamento che la parte non aveva ritenuto tale, con il risultato di rendere improponibile la domanda di risoluzione del contratto. Sempre la legge 203/1982 stabilisce, all’art. 46, che il concedente -prima di instaurare il giudizio dinanzi alle Sezioni specializzate agrarie- debba convocare il concessionario per esperire il tentativo di conciliazione davanti all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. Sulla possibilità o meno di svolgere con un unico atto sia la funzione contestativa che la procedura conciliativa sono sorti contrasti interpretativi in giurisprudenza, risolti dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno concluso nel senso che le due fasi non possono essere cumulate o confuse, ma devono cronologicamente susseguirsi una di seguito all’altra. Soluzione questa che si armonizza perfettamente con il disegno del legislatore che ha scandito la successione cronologica di tali fasi da attuare con due comunicazioni anche temporalmente distinte.
1998
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1684181
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact