Lo jus retentionis non è definito da riferimenti di carattere generale ma specifiche ipotesi sono regolate da norme sparse e frammentarie della legislazione civilistica. La ritenzione agraria, pur ritrovando ragioni di coordinamento con i principi dettati in materia dal codice civile, assume aspetti peculiari e si configura come uno strumento di autotutela volto a garantire all’affittuario, il quale non abbia percepito la dovuta indennità per i miglioramenti, addizioni e trasformazioni eseguiti sul fondo rustico, il rimborso delle spese sostenute. Ma il diritto di ritenere il fondo è riconosciuto anche in altre fattispecie particolari previste nella sola legislazione agraria, e, più precisamente, nei casi di risoluzione incolpevole del contratto di affitto nonché di terreni oggetto di concessione edilizia (artt. 43 e 50 L. 203/1982). L’obiettivo che il legislatore si è prefissato di raggiungere è di garantire forme idonee di tutela all’operatore agricolo nello svolgimento delle proprie attività, in modo da incentivarlo ad effettuare iniziative miglioratrici tali da realizzare il passaggio da imprese autosufficienti ad imprese moderne ed efficienti, capaci di inserirsi in un’economia di mercato. Per quanto non si possa prescindere da una visione unitaria dell’istituto de quo nell’ordinamento positivo, non vi è dubbio che la ritenzione nei rapporti agrari abbia subito degli adattamenti rispetto alla sua consueta applicazione negli altri rapporti codicistici. Il potere dell’affittuario di ritenere il fondo rustico, rispetto al quale vanta il diritto all’indennità, trova giustificazione nella prevalenza dell’interesse dell’impresa sulla proprietà. Il retentore, infatti, mantenendo lo status di imprenditore agricolo, pur dovendo continuare a tenere determinati comportamenti (custodia operosa del fondo senza -peraltro- dovere corrispondere il canone) potrà, per verso, mantenere un ruolo attivo nella conquista del mercato, e, per altro, restituire al locatore una situazione aziendale efficiente e corrispondente ai superiori interessi generali. La vis della ritenzione agraria non si rinviene solo nel soddisfacimento di interessi di natura privata (recupero del credito da parte di chi ha effettuato a proprie spese iniziative miglioratrici), ma anche nel coinvolgere situazioni giuridicamente rilevanti concernenti le imprese agricole e la prosecuzione della loro attività sui fondi oggetto di ritenzione. La ritenzione agraria è uno strumento per attuare in concreto il riequilibrio delle posizioni delle parti, rafforzando la tutela del lavoratore-imprenditore che è il soggetto debole ed, in quanto tale, meritevole di protezione. In questa ottica è stata prevista la possibilità di esercitare la ritenzione agraria in via sia extra sia endoprocessuale, prevedendo oltre tutto la possibilità di farla valere anche nel processo di esecuzione. La ritenzione nei rapporti agrari si arricchisce, dunque, di nuovi profili e connotati che le conferiscono fisionomia del tutto particolare in perfetta sintonia con la finalità della legislazione speciale agraria nel suo complesso.

La specialità della ritenzione agraria (tra iniziativa privata e programmi di intervento pubblico).

TOMMASINI, Alessandra
2006-01-01

Abstract

Lo jus retentionis non è definito da riferimenti di carattere generale ma specifiche ipotesi sono regolate da norme sparse e frammentarie della legislazione civilistica. La ritenzione agraria, pur ritrovando ragioni di coordinamento con i principi dettati in materia dal codice civile, assume aspetti peculiari e si configura come uno strumento di autotutela volto a garantire all’affittuario, il quale non abbia percepito la dovuta indennità per i miglioramenti, addizioni e trasformazioni eseguiti sul fondo rustico, il rimborso delle spese sostenute. Ma il diritto di ritenere il fondo è riconosciuto anche in altre fattispecie particolari previste nella sola legislazione agraria, e, più precisamente, nei casi di risoluzione incolpevole del contratto di affitto nonché di terreni oggetto di concessione edilizia (artt. 43 e 50 L. 203/1982). L’obiettivo che il legislatore si è prefissato di raggiungere è di garantire forme idonee di tutela all’operatore agricolo nello svolgimento delle proprie attività, in modo da incentivarlo ad effettuare iniziative miglioratrici tali da realizzare il passaggio da imprese autosufficienti ad imprese moderne ed efficienti, capaci di inserirsi in un’economia di mercato. Per quanto non si possa prescindere da una visione unitaria dell’istituto de quo nell’ordinamento positivo, non vi è dubbio che la ritenzione nei rapporti agrari abbia subito degli adattamenti rispetto alla sua consueta applicazione negli altri rapporti codicistici. Il potere dell’affittuario di ritenere il fondo rustico, rispetto al quale vanta il diritto all’indennità, trova giustificazione nella prevalenza dell’interesse dell’impresa sulla proprietà. Il retentore, infatti, mantenendo lo status di imprenditore agricolo, pur dovendo continuare a tenere determinati comportamenti (custodia operosa del fondo senza -peraltro- dovere corrispondere il canone) potrà, per verso, mantenere un ruolo attivo nella conquista del mercato, e, per altro, restituire al locatore una situazione aziendale efficiente e corrispondente ai superiori interessi generali. La vis della ritenzione agraria non si rinviene solo nel soddisfacimento di interessi di natura privata (recupero del credito da parte di chi ha effettuato a proprie spese iniziative miglioratrici), ma anche nel coinvolgere situazioni giuridicamente rilevanti concernenti le imprese agricole e la prosecuzione della loro attività sui fondi oggetto di ritenzione. La ritenzione agraria è uno strumento per attuare in concreto il riequilibrio delle posizioni delle parti, rafforzando la tutela del lavoratore-imprenditore che è il soggetto debole ed, in quanto tale, meritevole di protezione. In questa ottica è stata prevista la possibilità di esercitare la ritenzione agraria in via sia extra sia endoprocessuale, prevedendo oltre tutto la possibilità di farla valere anche nel processo di esecuzione. La ritenzione nei rapporti agrari si arricchisce, dunque, di nuovi profili e connotati che le conferiscono fisionomia del tutto particolare in perfetta sintonia con la finalità della legislazione speciale agraria nel suo complesso.
2006
Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Messina
8814132380
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