La monografia affronta il tema complesso del documento in senso giuridico, del quale viene identificato il concetto sulla scorta dei dati normativi: elemento caratterizzante del documento risulta così una res signata, opera dell'uomo in quanto si estrinseca in un facere il cui risultato è un opus, con capacità rappresentativa. la funzione del documento, strettamente correlata alla sua capacità rappresentativa, è quella di dimostrare la realtà in esso contenuta, il che ne fa un mezzo di prova, detta appunto documentale. alla tipologia delle prove documentali si ricollega la problematica del "documento informatico", caratterizzato dalla riproducibilità tecnica e dalla trasmissibilità dei dati in esso contenuti. Poche parole, come il sostantivo “Documento” coprono un’area semantica di così ampie ed elastiche dimensioni, tali da rendere, per un verso assai frequente l’uso linguistico del termine, nei più svariati settori della conoscenza; per altro verso, e conseguentemente, rappresentarlo con una pluralità di significati, ciascuno dei quali va opportunamente selezionato prima di farne impiego nel singolo comparto disciplinare. Nel campo del diritto, dove ogni dato della realtà rileva nella misura in cui sia valutabile sub specie iuris, una indagine sul documento postula, anzitutto, l’identificazione del concetto sulla base dell’ordinamento positivo. E questo indica come elemento caratterizzante del documento una res signata con capacità di rappresentare altro da sé, ossia il fatto, atto, cosa che in esso prende forma o si rispecchia e di cui serba duratura memoria. Da tale nozione, che tiene ben distinto il contenente (rappresentativo) dal contenuto (rappresentato), emerge la natura materiale del documento, che è sempre una “cosa” corporale. Ma è una cosa che è ascrivibile alla categoria dei beni in modo sui generis, poiché la sua utilità è strumentale e non finale, per cui non è fruibile se non in connessione col fatto rappresentato; è inoltre una cosa artificiale non naturale, in quanto necessariamente prodotta dall’uomo, non esistendo in natura cose giuridicamente rilevanti come documenti. Sotto questo profilo la formazione del documento, si estrinseca in un facere ed il suo risultato in un opus, che a volte è contrassegnato da modalità procedimentali complesse, come nel caso del rogito notarile. Ed è peculiare la situazione che consegue alla mancata osservanza delle formalità prescritte. La funzione del documento, strettamente correlata alla sua capacità rappresentativa, è quella di dimostrare la realtà in esso contenuta. Il che ne fa un mezzo di “prova” detta appunto “documentale”, ai fini di prevenire o risolvere controversie intorno all’esistenza del fatto rappresentato. Ed è alla tipologia codicistica delle prove documentali che si ricollega ora la problematica relativa al “documento informatico”, banco di prova della validità della ricostruzione proposta. Sono questi i temi su ciascuno dei quali, in un disegno unitario, si sofferma il lavoro, nell’intento di offrire una ricostruzione dogmatica della materia. Suo scopo è quello di recare un contributo alla “teoria giuridica del documento”, dopo oltre mezzo secolo dall’unica monografia così intitolata.

CONTRIBUTO ALLA TEORIA GIURIDICA DEL DOCUMENTO

LA TORRE, Maria Enza
2004-01-01

Abstract

La monografia affronta il tema complesso del documento in senso giuridico, del quale viene identificato il concetto sulla scorta dei dati normativi: elemento caratterizzante del documento risulta così una res signata, opera dell'uomo in quanto si estrinseca in un facere il cui risultato è un opus, con capacità rappresentativa. la funzione del documento, strettamente correlata alla sua capacità rappresentativa, è quella di dimostrare la realtà in esso contenuta, il che ne fa un mezzo di prova, detta appunto documentale. alla tipologia delle prove documentali si ricollega la problematica del "documento informatico", caratterizzato dalla riproducibilità tecnica e dalla trasmissibilità dei dati in esso contenuti. Poche parole, come il sostantivo “Documento” coprono un’area semantica di così ampie ed elastiche dimensioni, tali da rendere, per un verso assai frequente l’uso linguistico del termine, nei più svariati settori della conoscenza; per altro verso, e conseguentemente, rappresentarlo con una pluralità di significati, ciascuno dei quali va opportunamente selezionato prima di farne impiego nel singolo comparto disciplinare. Nel campo del diritto, dove ogni dato della realtà rileva nella misura in cui sia valutabile sub specie iuris, una indagine sul documento postula, anzitutto, l’identificazione del concetto sulla base dell’ordinamento positivo. E questo indica come elemento caratterizzante del documento una res signata con capacità di rappresentare altro da sé, ossia il fatto, atto, cosa che in esso prende forma o si rispecchia e di cui serba duratura memoria. Da tale nozione, che tiene ben distinto il contenente (rappresentativo) dal contenuto (rappresentato), emerge la natura materiale del documento, che è sempre una “cosa” corporale. Ma è una cosa che è ascrivibile alla categoria dei beni in modo sui generis, poiché la sua utilità è strumentale e non finale, per cui non è fruibile se non in connessione col fatto rappresentato; è inoltre una cosa artificiale non naturale, in quanto necessariamente prodotta dall’uomo, non esistendo in natura cose giuridicamente rilevanti come documenti. Sotto questo profilo la formazione del documento, si estrinseca in un facere ed il suo risultato in un opus, che a volte è contrassegnato da modalità procedimentali complesse, come nel caso del rogito notarile. Ed è peculiare la situazione che consegue alla mancata osservanza delle formalità prescritte. La funzione del documento, strettamente correlata alla sua capacità rappresentativa, è quella di dimostrare la realtà in esso contenuta. Il che ne fa un mezzo di “prova” detta appunto “documentale”, ai fini di prevenire o risolvere controversie intorno all’esistenza del fatto rappresentato. Ed è alla tipologia codicistica delle prove documentali che si ricollega ora la problematica relativa al “documento informatico”, banco di prova della validità della ricostruzione proposta. Sono questi i temi su ciascuno dei quali, in un disegno unitario, si sofferma il lavoro, nell’intento di offrire una ricostruzione dogmatica della materia. Suo scopo è quello di recare un contributo alla “teoria giuridica del documento”, dopo oltre mezzo secolo dall’unica monografia così intitolata.
2004
DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA
8814116814
9788814116810
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1714092
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