Lo studio in esame ha ad oggetto un tema particolarmente ampio, che però viene affrontato provando a rinvenire, dietro la manipolazione delle forme processuali da parte della Corte costituzionale, lo scopo perseguito dal Giudice delle leggi. Da questo punto di vista assume un ruolo particolarmente significativo l’esigenza di assicurare la collegialità delle decisioni, che spesso costituisce la ratio di talune “alterazioni” degli istituti processuali. Più in generale, il lavoro de quo evidenzia come la Corte costituzionale sia consapevole delle potenzialità di scissione insite nelle proprie decisioni, con la conseguenza che, solo muovendo da questa prospettiva, possono essere spiegati taluni passaggi argomentativi. Al contempo, i possibili effetti di scissione non di rado inducono la Corte a fare ricorso alle c.d. non-decisioni o a manipolare i tempi delle decisioni. Oggetto del lavoro in esame è altresì la problematica configurazione di un giudicato costituzionale. In definitiva, l’analisi dei principi generali del processo comune in tema di struttura ed effetti delle decisioni sembra condurre ad esiti diversificati in merito alla loro adattabilità alle esperienze di giustizia costituzionale. In alcuni casi, infatti, la Corte sembra far proprio un principio del processo comune, applicandolo quasi negli stessi termini nei giudizi di costituzionalità; in altri, invece, pur attenendosi formalmente agli istituti del diritto processuale comune, ne snatura la ratio, attraverso un’applicazione che risulta funzionale agli specifici obiettivi che intende perseguire. In altre ipotesi, infine, non sembra possibile alcun adattamento dei principi comuni allo specifico ambito della giustizia costituzionale. Questo dà conferma, qualora ce ne fosse bisogno, dell’assoluta peculiarità delle funzioni svolte e del ruolo assunto dalla Corte costituzionale nella nostra forma di governo; per il giudice delle leggi, cioè, non vale alcuna delle classificazioni che possono farsi per gli altri organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, la cui attività può ricondursi entro schemi precostituiti. Per quanto possa sembrare tautologico, la Corte è chiamata a svolgere la funzione di rendere giustizia costituzionale, attività, questa, parimenti distante dalla giurisdizione e dalla politica.

Struttura ed effetti delle decisioni

D'AMICO, Giacomo
2008-01-01

Abstract

Lo studio in esame ha ad oggetto un tema particolarmente ampio, che però viene affrontato provando a rinvenire, dietro la manipolazione delle forme processuali da parte della Corte costituzionale, lo scopo perseguito dal Giudice delle leggi. Da questo punto di vista assume un ruolo particolarmente significativo l’esigenza di assicurare la collegialità delle decisioni, che spesso costituisce la ratio di talune “alterazioni” degli istituti processuali. Più in generale, il lavoro de quo evidenzia come la Corte costituzionale sia consapevole delle potenzialità di scissione insite nelle proprie decisioni, con la conseguenza che, solo muovendo da questa prospettiva, possono essere spiegati taluni passaggi argomentativi. Al contempo, i possibili effetti di scissione non di rado inducono la Corte a fare ricorso alle c.d. non-decisioni o a manipolare i tempi delle decisioni. Oggetto del lavoro in esame è altresì la problematica configurazione di un giudicato costituzionale. In definitiva, l’analisi dei principi generali del processo comune in tema di struttura ed effetti delle decisioni sembra condurre ad esiti diversificati in merito alla loro adattabilità alle esperienze di giustizia costituzionale. In alcuni casi, infatti, la Corte sembra far proprio un principio del processo comune, applicandolo quasi negli stessi termini nei giudizi di costituzionalità; in altri, invece, pur attenendosi formalmente agli istituti del diritto processuale comune, ne snatura la ratio, attraverso un’applicazione che risulta funzionale agli specifici obiettivi che intende perseguire. In altre ipotesi, infine, non sembra possibile alcun adattamento dei principi comuni allo specifico ambito della giustizia costituzionale. Questo dà conferma, qualora ce ne fosse bisogno, dell’assoluta peculiarità delle funzioni svolte e del ruolo assunto dalla Corte costituzionale nella nostra forma di governo; per il giudice delle leggi, cioè, non vale alcuna delle classificazioni che possono farsi per gli altri organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, la cui attività può ricondursi entro schemi precostituiti. Per quanto possa sembrare tautologico, la Corte è chiamata a svolgere la funzione di rendere giustizia costituzionale, attività, questa, parimenti distante dalla giurisdizione e dalla politica.
2008
9788834885017
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