Nel contributo si esaminano due sentenza della prima sezione civile della Cassazione su un tema particolarmente delicato: quello della valutazione da parte del giudice della “intollerabilità della convivenza”. L’interpretazione prevalente del dato normativo (art. 151 c.c.) condizione dell’azione, oggetto della valutazione del giudice, tenuto a controllare la sussistenza dei requisiti e della fondatezza della domanda in relazione al bene della vita che attraverso essa si vuole realizzare o tutelare, tende a sottolineare la valenza oggettiva di tale situazione. Pregio della giurisprudenza commentata è avere delineato un equilibrato bilanciamento fra le contrapposte tesi sulla intollerabilità della convivenza, in senso oggettivo e in senso soggettivo, svincolando dai limiti di un accertamento basato solo su fatti-colpe il “diritto di separarsi”, strutturato come diritto personale di rango costituzionale. Sottesa al quadro delineato dalle sentenze è una interpretazione evolutiva del rapporto matrimoniale, considerato libero e incoercibile, fondato sul perdurante consenso di entrambi, strumento di espressione della personalità di ciascuno dei coniugi.
PERDITA DELL'AFFECTIO CONIUGALIS E DIRITTO ALLA SEPARAZIONE
LA TORRE, Maria Enza
2008-01-01
Abstract
Nel contributo si esaminano due sentenza della prima sezione civile della Cassazione su un tema particolarmente delicato: quello della valutazione da parte del giudice della “intollerabilità della convivenza”. L’interpretazione prevalente del dato normativo (art. 151 c.c.) condizione dell’azione, oggetto della valutazione del giudice, tenuto a controllare la sussistenza dei requisiti e della fondatezza della domanda in relazione al bene della vita che attraverso essa si vuole realizzare o tutelare, tende a sottolineare la valenza oggettiva di tale situazione. Pregio della giurisprudenza commentata è avere delineato un equilibrato bilanciamento fra le contrapposte tesi sulla intollerabilità della convivenza, in senso oggettivo e in senso soggettivo, svincolando dai limiti di un accertamento basato solo su fatti-colpe il “diritto di separarsi”, strutturato come diritto personale di rango costituzionale. Sottesa al quadro delineato dalle sentenze è una interpretazione evolutiva del rapporto matrimoniale, considerato libero e incoercibile, fondato sul perdurante consenso di entrambi, strumento di espressione della personalità di ciascuno dei coniugi.Pubblicazioni consigliate
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