La nota a sentenza affronta i contrasti interpretativi sorti, a livello dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla compatibilità o meno del diritto di prelazione con le vendite eseguite in pendenza del concordato preventivo con cessione dei beni. Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, si sono pronunciate nel senso che il debitore, pur dopo l'ammissione alla procedura, in quanto titolare di un'impresa che resta in esercizio, conserva la legittimazione a compiere atti di amministrazione del proprio patrimonio senza distinzioni, in termini di efficacia e validità, tra quelli anteriori e quelli successivi al concordato. A differenza di ciò che accade nel fallimento, gli atti compiuti dal liquidatore continuano a riferirsi alla persona dell'imprenditore concordatario senza che si verifichi alcuno spossessamento di quest'ultimo, con la conseguenza che è lo stesso debitore a svolgere l'attività liquidatoria e che le sue iniziative non rivestono il contenuto di attività necessitate, ma negoziali. Il patto di prelazione inserito in un contratto che prosegue nella procedura del concordato non può, dunque, ritenersi caducato ex lege, considerato che, da una interpretazione sistematica delle norme, non è possibile ricavare una qualche oggettiva incompatibilità dell'istituto della prelazione sia con la regola del concorso formale sia con la struttura della fase esecutiva della liquidazione, i cui effetti conseguono in ogni caso anche alle determinazioni del debitore.

Concordato preventivo e opponibilità della prelazione nella vendita di fondi rustici.

TOMMASINI, Alessandra
2009-01-01

Abstract

La nota a sentenza affronta i contrasti interpretativi sorti, a livello dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla compatibilità o meno del diritto di prelazione con le vendite eseguite in pendenza del concordato preventivo con cessione dei beni. Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, si sono pronunciate nel senso che il debitore, pur dopo l'ammissione alla procedura, in quanto titolare di un'impresa che resta in esercizio, conserva la legittimazione a compiere atti di amministrazione del proprio patrimonio senza distinzioni, in termini di efficacia e validità, tra quelli anteriori e quelli successivi al concordato. A differenza di ciò che accade nel fallimento, gli atti compiuti dal liquidatore continuano a riferirsi alla persona dell'imprenditore concordatario senza che si verifichi alcuno spossessamento di quest'ultimo, con la conseguenza che è lo stesso debitore a svolgere l'attività liquidatoria e che le sue iniziative non rivestono il contenuto di attività necessitate, ma negoziali. Il patto di prelazione inserito in un contratto che prosegue nella procedura del concordato non può, dunque, ritenersi caducato ex lege, considerato che, da una interpretazione sistematica delle norme, non è possibile ricavare una qualche oggettiva incompatibilità dell'istituto della prelazione sia con la regola del concorso formale sia con la struttura della fase esecutiva della liquidazione, i cui effetti conseguono in ogni caso anche alle determinazioni del debitore.
2009
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