La codificazione di un microsistema degli strumenti di tutela alternativi rispetto a quelli giurisdizionali costituisce una tappa del processo di omogeneizzazione dei sistemi di giustizia nell’area europea. In tale ottica, il contributo, sulla scorta dell’analisi del complesso rapporto tra normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, sua attuazione, ed effetti sulla attività amministrativa contrattuale – su cui tanto hanno inciso le direttive comunitarie di ultima generazione ed il codice dei contratti pubblici – si occupa più specificamente delle forme di risoluzione bonaria del contenzioso: la transazione, istituto di matrice codicistica che il d.lgs. n. 163/2006 pone, per così dire, al centro del sistema di tutela in materia di contratti pubblici, in ragione della sua generale applicabilità; e l’accordo bonario, introdotto dall’art. 31-bis della Merloni ed oggi riprodotto, con modifiche, nell’art. 240 del codice dei contratti, la cui dichiarata natura transattiva è tuttavia temperata da una serie di regole procedurali che valgono a ricondurre l’istituto nell’alveo degli strumenti di composizione del contenzioso di natura arbitrale.
Strumenti di tutela e forme di risoluzione bonaria del contenzioso nel codice dei contratti pubblici
ASTONE, Francesco
2007-01-01
Abstract
La codificazione di un microsistema degli strumenti di tutela alternativi rispetto a quelli giurisdizionali costituisce una tappa del processo di omogeneizzazione dei sistemi di giustizia nell’area europea. In tale ottica, il contributo, sulla scorta dell’analisi del complesso rapporto tra normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, sua attuazione, ed effetti sulla attività amministrativa contrattuale – su cui tanto hanno inciso le direttive comunitarie di ultima generazione ed il codice dei contratti pubblici – si occupa più specificamente delle forme di risoluzione bonaria del contenzioso: la transazione, istituto di matrice codicistica che il d.lgs. n. 163/2006 pone, per così dire, al centro del sistema di tutela in materia di contratti pubblici, in ragione della sua generale applicabilità; e l’accordo bonario, introdotto dall’art. 31-bis della Merloni ed oggi riprodotto, con modifiche, nell’art. 240 del codice dei contratti, la cui dichiarata natura transattiva è tuttavia temperata da una serie di regole procedurali che valgono a ricondurre l’istituto nell’alveo degli strumenti di composizione del contenzioso di natura arbitrale.Pubblicazioni consigliate
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