E’ stato affrontato il tema relativo agli aiuti di Stato ed alla fiscalità di sviluppo/vantaggio, nel quadro del federalismo fiscale, tentando un approccio unitario (incrocio ed esame delle rispettive normative) finalizzato alla prospettiva dello sviluppo del Mezzogiorno. Le tematiche del federalismo fiscale, degli aiuti di Stato, e quindi del rispetto delle regole comunitarie, e della fiscalità di vantaggio/sviluppo, cioè delle politiche di sviluppo basate su strumenti agevolativi, presentano una certa circolarità e sono strategicamente preordinate alla realizzazione di un mercato economico che sostenga le imprese in esso operanti, a maggior ragione se ubicate in territori c.d. “svantaggiati”. Venendo al primo punto, e cioè al federalismo fiscale, è stato precisato che tale tema ha assunto un ruolo di estrema centralità nella politica attualmente condotta e in quella delle legislature che si sono via via avvicendate. La legge n.42 del 2009, pur rappresentando un passaggio cruciale, lascia uno spazio eccessivo ai decreti delegati e, quindi, al governo . Il secondo aspetto particolarmente attuale e significativo è rappresentato dall’analisi della problematica relativa agli aiuti di Stato, il cui divieto è disposto nel nostro ordinamento a tutela della concorrenza e, di conseguenza, a garanzia del prioritario interesse della integrazione fra gli Stati membri all’interno della Comunità. La nozione e la delimitazione del concetto di aiuto di Stato non è, tuttavia, espressamente contemplata nel Trattato. Le tematiche federaliste sono intimamente connesse con quelle della fiscalità di sviluppo/vantaggio soprattutto dopo l’emanazione della legge n.42/2009 che, all’articolo 1, stabilisce come il suo ambito di intervento prioritario sia il perseguimento dello sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese e, altresì, all’art.2, lett. mm), la individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d’impresa nelle aree sottoutilizzate. L’identificazione dell’ accezione di fiscalità di vantaggio non è univoca in quanto comprende: la fiscalità di vantaggio “strutturale”, consistente cioè in quelle politiche fiscali “collaudate” e stabilmente adottate per una o più attività economiche radicate su un territorio con la finalità di rilanciare l’economia del territorio medesimo; la fiscalità di vantaggio “congiunturale”, che riguarda le misure adottate per un periodo transitorio e finalizzate al perseguimento di un determinato e circoscritto obiettivo, senza finalità stabili e durature di risanamento. E’ emerso nel lavoro che solo la fiscalità di vantaggio strutturale può consentire il sicuro sostegno delle imprese localizzate su un territorio e favorirne la nascita di nuove, mentre quella congiunturale ha un margine di operatività ridotto, essendo circoscritta temporalmente e/o settorialmente, sebbene sia compatibile con l’Unione europea, rientrando nei casi di deroga al divieto generale di aiuti di Stato . E’ altrettanto chiaro che – coniugando le due tematiche della fiscalità di vantaggio e degli aiuti di Stato – i Paesi aderenti alla UE non possono scegliere liberamente quale politica di fiscalità di vantaggio adoperare perché una politica meramente congiunturale potrebbe risultare incompatibile con l’articolo 87 Cost. Il fil rouge dei tre argomenti è riferibile al concetto di autonomia, da qui la circolarità degli stessi: federalismo fiscale, aiuti di Stato, fiscalità di vantaggio (sviluppo). Non v’è dubbio, pertanto, che l’autonomia tributaria costituisca il presupposto per la realizzazione della fiscalità di vantaggio che, inevitabilmente, passa attraverso la prossima attuazione dell’articolo 119 Cost., così come rivisitato dalla riforma del Titolo V.
GLI AIUTI DI STATO ED IL FEDERALISMO FISCALE
SERRANO', Maria Vittoria
2011-01-01
Abstract
E’ stato affrontato il tema relativo agli aiuti di Stato ed alla fiscalità di sviluppo/vantaggio, nel quadro del federalismo fiscale, tentando un approccio unitario (incrocio ed esame delle rispettive normative) finalizzato alla prospettiva dello sviluppo del Mezzogiorno. Le tematiche del federalismo fiscale, degli aiuti di Stato, e quindi del rispetto delle regole comunitarie, e della fiscalità di vantaggio/sviluppo, cioè delle politiche di sviluppo basate su strumenti agevolativi, presentano una certa circolarità e sono strategicamente preordinate alla realizzazione di un mercato economico che sostenga le imprese in esso operanti, a maggior ragione se ubicate in territori c.d. “svantaggiati”. Venendo al primo punto, e cioè al federalismo fiscale, è stato precisato che tale tema ha assunto un ruolo di estrema centralità nella politica attualmente condotta e in quella delle legislature che si sono via via avvicendate. La legge n.42 del 2009, pur rappresentando un passaggio cruciale, lascia uno spazio eccessivo ai decreti delegati e, quindi, al governo . Il secondo aspetto particolarmente attuale e significativo è rappresentato dall’analisi della problematica relativa agli aiuti di Stato, il cui divieto è disposto nel nostro ordinamento a tutela della concorrenza e, di conseguenza, a garanzia del prioritario interesse della integrazione fra gli Stati membri all’interno della Comunità. La nozione e la delimitazione del concetto di aiuto di Stato non è, tuttavia, espressamente contemplata nel Trattato. Le tematiche federaliste sono intimamente connesse con quelle della fiscalità di sviluppo/vantaggio soprattutto dopo l’emanazione della legge n.42/2009 che, all’articolo 1, stabilisce come il suo ambito di intervento prioritario sia il perseguimento dello sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese e, altresì, all’art.2, lett. mm), la individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d’impresa nelle aree sottoutilizzate. L’identificazione dell’ accezione di fiscalità di vantaggio non è univoca in quanto comprende: la fiscalità di vantaggio “strutturale”, consistente cioè in quelle politiche fiscali “collaudate” e stabilmente adottate per una o più attività economiche radicate su un territorio con la finalità di rilanciare l’economia del territorio medesimo; la fiscalità di vantaggio “congiunturale”, che riguarda le misure adottate per un periodo transitorio e finalizzate al perseguimento di un determinato e circoscritto obiettivo, senza finalità stabili e durature di risanamento. E’ emerso nel lavoro che solo la fiscalità di vantaggio strutturale può consentire il sicuro sostegno delle imprese localizzate su un territorio e favorirne la nascita di nuove, mentre quella congiunturale ha un margine di operatività ridotto, essendo circoscritta temporalmente e/o settorialmente, sebbene sia compatibile con l’Unione europea, rientrando nei casi di deroga al divieto generale di aiuti di Stato . E’ altrettanto chiaro che – coniugando le due tematiche della fiscalità di vantaggio e degli aiuti di Stato – i Paesi aderenti alla UE non possono scegliere liberamente quale politica di fiscalità di vantaggio adoperare perché una politica meramente congiunturale potrebbe risultare incompatibile con l’articolo 87 Cost. Il fil rouge dei tre argomenti è riferibile al concetto di autonomia, da qui la circolarità degli stessi: federalismo fiscale, aiuti di Stato, fiscalità di vantaggio (sviluppo). Non v’è dubbio, pertanto, che l’autonomia tributaria costituisca il presupposto per la realizzazione della fiscalità di vantaggio che, inevitabilmente, passa attraverso la prossima attuazione dell’articolo 119 Cost., così come rivisitato dalla riforma del Titolo V.Pubblicazioni consigliate
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