Il presente contributo annota la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 agosto, 2011, n. 4841 con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che nel procedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, le garanzie conoscitive dell'avvio del procedimento sono sufficientemente soddisfatte attraverso l'invio all'interessato della nota di inoltro dell'atto da parte dell'amministrazione provinciale alla locale Soprintendenza per la cogestione del vincolo. Il contributo prende spunto dalla sentenza per soffermarsi sull'esame della comunicazione dell'avvio del procedimento e delle connesse finalità partecipative, sottolineando come la trasmissione all'interessato di una specifica comunicazione di avvio debba costituire la regola da tenere e che l'omissione di essa, per essere stata acquisita aliunde la conoscenza dell'avvio del procedimento, debba invece costituisce l'eccezione. Di talchè per stabilire se l'amministrazione ha osservato l'obbligo di comunicazione è fondamentale l'attenta valutazione delle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie.

Procedimento di riesame dell'autorizzazione paesaggistica e comunicazione di avvio del procedimento

PRUDENTE, Valentina
2012-01-01

Abstract

Il presente contributo annota la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 agosto, 2011, n. 4841 con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che nel procedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, le garanzie conoscitive dell'avvio del procedimento sono sufficientemente soddisfatte attraverso l'invio all'interessato della nota di inoltro dell'atto da parte dell'amministrazione provinciale alla locale Soprintendenza per la cogestione del vincolo. Il contributo prende spunto dalla sentenza per soffermarsi sull'esame della comunicazione dell'avvio del procedimento e delle connesse finalità partecipative, sottolineando come la trasmissione all'interessato di una specifica comunicazione di avvio debba costituire la regola da tenere e che l'omissione di essa, per essere stata acquisita aliunde la conoscenza dell'avvio del procedimento, debba invece costituisce l'eccezione. Di talchè per stabilire se l'amministrazione ha osservato l'obbligo di comunicazione è fondamentale l'attenta valutazione delle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie.
2012
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